Art. 77 — Modalita' di pagamento o deposito dei diritti doganali
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Presso gli uffici doganali, il pagamento dei diritti doganali e di ogni altro diritto che la dogana e' tenuta a riscuotere in forza di una legge, nonche' delle relative sanzioni, ovvero il deposito cauzionale di somme a garanzia del pagamento di tali diritti, puo' essere eseguito nei modi seguenti:
- a)mediante carte di debito, di credito o prepagate e ogni altro strumento di pagamento elettronico disponibile, in conformita' alle disposizioni dettate dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- b)mediante bonifico bancario;
- c)mediante accreditamento sul conto corrente postale intestato all'ufficio;
- d)in contanti per un importo non superiore a euro 300. E' facolta' del direttore dell'ufficio delle dogane consentire, quando particolari circostanze lo giustificano, il versamento in contanti di piu' elevati importi, fino al limite massimo consentito dalla normativa vigente sull'utilizzo del contante;
- e)mediante assegni circolari non trasferibili, quando lo giustificano particolari circostanze di necessita' o urgenza, stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. 2. Le modalita' per il successivo versamento delle somme riscosse alla Tesoreria sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con la Ragioneria generale dello Stato, sentita la Banca d'Italia
Testo vigente dal 30 giugno 2019 al 4 ottobre 2024 · versione 47 su Normattiva