Art. 53
[1]fiscali ai fini IVA (articolo 50-bis decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427)
[2]1. Sono istituiti, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, speciali depositi fiscali, in prosieguo denominati «depositi IVA» per la custodia di beni nazionali e unionali che non siano destinati alla vendita al minuto nei locali dei depositi medesimi. Sono abilitate a gestire tali depositi le imprese esercenti magazzini generali munite di autorizzazione doganale e quelle operanti nei punti franchi. Sono altresi' considerati depositi IVA:
- a)i depositi fiscali di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, per i prodotti soggetti ad accisa;
- b)i depositi doganali di cui all'articolo 237 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, compresi quelli per la custodia e la lavorazione delle lane di cui al decreto ministeriale 28 novembre 1934, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia n. 280 del 29 novembre 1934, relativamente ai beni nazionali o unionali che in base alle disposizioni doganali possono essere in essi introdotti. 2. Su autorizzazione del direttore regionale, dei direttori provinciali di Trento e di Bolzano, ovvero del direttore regionale della Valle d'Aosta dell'Agenzia delle entrate, possono essere abilitati a custodire beni nazionali e unionali in regime di deposito IVA altri soggetti che riscuotono la fiducia dell'amministrazione finanziaria. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono dettati le modalita' e i termini per il rilascio dell'autorizzazione ai soggetti interessati. L'autorizzazione puo' essere revocata dal medesimo direttore regionale, dai direttori provinciali di Trento e di Bolzano, ovvero dal direttore regionale della Valle d'Aosta dell'Agenzia delle entrate qualora siano riscontrate irregolarita' nella gestione del deposito e deve essere revocata qualora vengano meno le condizioni per il rilascio; in tal caso i beni giacenti nel deposito si intendono estratti agli effetti del comma 7, salva l'applicazione del comma 5, lettera h). Se il deposito e' destinato a custodire beni per conto terzi, l'autorizzazione puo' essere rilasciata esclusivamente a societa' per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilita' limitata, a societa' cooperative o ad enti, il cui capitale ovvero fondo di dotazione non sia inferiore a euro 516.456,90. Detta limitazione non si applica per i depositi che custodiscono beni, spediti da soggetto passivo identificato in altro Stato membro dell'Unione europea, destinati ad essere ceduti al depositario; in tal caso l'acquisto intraunionale si considera effettuato dal depositario, al momento dell'estrazione dei beni. 3. I soggetti esercenti le attivita' di cui al comma 1, anteriormente all'avvio della operativita' quali depositi IVA, presentano agli uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell'Agenzia delle entrate, territorialmente competenti, apposita comunicazione anche al fine della valutazione, qualora non ricorrano i presupposti di cui al comma 2, quarto periodo, della congruita' della garanzia prestata in relazione alla movimentazione complessiva delle merci. 4. Ai fini della gestione del deposito IVA deve essere tenuto, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, un apposito registro che evidenzi la movimentazione dei beni. Il citato registro deve essere conservato ai sensi dell'; deve, altresi' essere conservato, a norma dell', un esemplare dei documenti presi a base dell'introduzione e dell'estrazione dei beni dal deposito, ivi compresi quelli relativi ai dati di cui al comma 7, decimo periodo, e di quelli relativi agli scambi eventualmente intervenuti durante la giacenza dei beni nel deposito medesimo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono indicate le modalita' relative alla tenuta del predetto registro, nonche' quelle relative all'introduzione e all'estrazione dei beni dai depositi. 5. Sono effettuate senza pagamento dell'imposta sul valore aggiunto le seguenti operazioni:
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