Art. 81 — Ritardo nel pagamento dei diritti
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Qualora dopo otto giorni dalla registrazione della bolletta ovvero dalla scadenza del termine stabilito per il pagamento periodico o per il pagamento differito non siano stati pagati i diritti liquidati, la dogana procede, con le norme di cui allo articolo seguente, alla riscossione coattiva dei diritti stessi, salva l'applicazione dell'ammenda prevista dall'art. 322. Nello stesso modo la dogana procede per la riscossione dei diritti doganali maturati successivamente all'effettuata liquidazione.
Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva