Art. 4 (Allegato 12)

[1]' di pagamento

[2]((1. Il pagamento delle somme dovute ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del presente allegato e' effettuato attraverso le piattaforme digitali di pagamento della pubblica amministrazione, fatte salve le eccezioni indicate sul sito istituzionale del Ministero)).

[3]2. In caso di mancato o ritardato pagamento entro i termini stabiliti, si applica, a far data dalla data di scadenza del termine di pagamento, una maggiorazione pari allo 0,5 per cento della somma dovuta per ogni mese o frazione di ritardo.

Testo vigente dal 28 aprile 2024, tuttora in vigore · versione 49 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~allegato-12-art4 · fonte su Normattiva