Art. 85 — ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.P.R. 8 MAGGIO 1985, N. 254
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Riuscita infruttuosa, in tutto o in parte, l'escussione del contribuente, l'amministrazione, nel termine di cinque anni di cui all'articolo precedente e nell'anno successivo, ha facolta' di agire per il risarcimento del danno contro gli impiegati, che, per effetto di mancata od erronea liquidazione ovvero per altri fatti ad essi addebitabili, abbiano cagionata la incompleta o mancata riscossione. All'impiegato, il quale abbia risarcito il danno, spetta il rimborso, da parte dell'amministrazione, della somma pagata, qualora successivamente, per qualsiasi motivo, detta somma venga ricuperata dal contribuente. La responsabilita' degli agenti contabili rimane regolata dalle norme per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato.
Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 1 agosto 1985 · versione 0 su Normattiva