Art. 85ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.P.R. 8 MAGGIO 1985, N. 254

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 marzo 1973 al 1 agosto 1985. Leggi il testo vigente →

Riuscita infruttuosa, in tutto o in parte, l'escussione del contribuente, l'amministrazione, nel termine di cinque anni di cui all'articolo precedente e nell'anno successivo, ha facolta' di agire per il risarcimento del danno contro gli impiegati, che, per effetto di mancata od erronea liquidazione ovvero per altri fatti ad essi addebitabili, abbiano cagionata la incompleta o mancata riscossione. All'impiegato, il quale abbia risarcito il danno, spetta il rimborso, da parte dell'amministrazione, della somma pagata, qualora successivamente, per qualsiasi motivo, detta somma venga ricuperata dal contribuente. La responsabilita' degli agenti contabili rimane regolata dalle norme per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato.

Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 1 agosto 1985 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art85 · fonte su Normattiva