Art. 116(L) Ordinaria manutenzione degli impianti e cantieri (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 12)

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 ottobre 2001 al 27 febbraio 2007. Leggi il testo vigente →

Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del rilascio del certificato di collaudo, nonche' dall'obbligo di cui all'articolo 114, i lavori concernenti l'ordinaria manutenzione degli impianti di cui all'articolo 107. Sono altresi' esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del rilascio del certificato di collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformita' di cui all'articolo 113.

Testo vigente dal 20 ottobre 2001 al 27 febbraio 2007 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-06;380~art116 · fonte su Normattiva