Art. 124(L) Limiti ai consumi di energia (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 27)

I consumi di energia termica ed elettrica ammessi per gli edifici sono limitati secondo quanto previsto dai decreti di cui all'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, in particolare in relazione alla destinazione d'uso degli edifici stessi, agli impianti di cui sono dotati e alla zona climatica di appartenenza.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-06;380~art124 · fonte su Normattiva