Art. 32(L) Determinazione delle variazioni essenziali (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 8)

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Fermo restando quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 31, le regioni stabiliscono quali siano le variazioni essenziali al progetto approvato, tenuto conto che l'essenzialita' ricorre esclusivamente quando si verifica una o piu' delle seguenti condizioni:

  • a)mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli standards previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968;
  • b)aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare in relazione al progetto approvato;
  • c)modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza;
  • d)mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito;
  • e)violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali. Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sulla entita' delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unita' abitative. Gli interventi di cui al comma 1, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico ed ambientale, nonche' su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformita' dal permesso, ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 e 44. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali.

Testo vigente dal 20 ottobre 2001 al 2 febbraio 2016 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-06;380~art32 · fonte su Normattiva