Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Interpretazione della norma censurata - Interpretazione secundum constitutionem - Possibilità consapevolmente esclusa dal rimettente - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per omessa sperimentazione di una interpretazione adeguatrice della previsione censurata, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001. Il rimettente ha consapevolmente escluso una diversa interpretazione della stessa, idonea in ipotesi a renderla conforme al quadro dei principi costituzionali e convenzionali asseritamente violati. ( Precedenti citati: sentenze n. 59 del 2021, n. 32 del 2021, n. 123 del 2020, n. 11 del 2020, n. 189 del 2019 e n. 12 del 2019 ).
Edilizia e urbanistica - Reato di lottizzazione abusiva - Sanzione della confisca dei terreni e delle opere interessati (c.d. confisca urbanistica) - Facoltà per il giudice di graduare gli effetti della misura ablativa sulla base della gravità dell'illecito - Omessa previsione - Denunciata violazione del diritto convenzionale alla protezione della proprietà e del principio di proporzionalità - Richiesta di pronuncia additiva implicante scelte discrezionali riservate al legislatore - Inammissibilità della questione.
È dichiarata inammissibile, per richiesta di pronuncia additiva implicante scelte discrezionali riservate al legislatore, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte d'appello di Bari in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. e in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, dell'art. 44, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001 che, con riguardo al reato di lottizzazione abusiva, prevede la sanzione della confisca dei terreni e delle opere interessati (c.d. confisca urbanistica). Il rimettente - censurando la disposizione nella parte in cui omette di prevedere la facoltà per il giudice di graduare gli effetti della misura ablativa sulla base della gravità dell'illecito, ad esempio disponendo, in luogo della confisca, un adeguamento parziale delle opere eseguite - auspica l'introduzione di un nuovo strumento, del tutto eccentrico rispetto al sistema degli illeciti urbanistici, che sovverte la funzione della confisca urbanistica individuata dal legislatore nell'esercizio della sua discrezionalità. L'intervento additivo richiesto è estraneo all'ambito di intervento della Corte costituzionale, poiché - senza che sia utilmente invocabile quale tertium comparationis la fattispecie prevista dall'art. 98, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001 in materia di costruzioni in zone sismiche - sarebbe necessario disciplinare il raccordo tra autorità amministrativa e autorità giurisdizionale. Ciò quanto meno al fine di valutare il tipo di interventi ripristinatori e la loro conformità alle regole della pianificazione urbanistica, anche in considerazione del fatto che il giudice penale non ha competenza istituzionale per compiere l'accertamento di conformità delle opere agli strumenti urbanistici. ( Precedenti citati: sentenze n. 103 del 2021, n. 250 del 2018, n. 161 del 2018, n. 49 del 2015, n. 250 del 2012, n. 196 del 2004, n. 148 del 1994 e n. 370 del 1988; ordinanze n. 266 del 2014 e n. 187 del 1998 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, la natura amministrativa della sanzione della confisca urbanistica non è di per sé incompatibile con il fatto che essa debba essere irrogata nel rispetto di quanto prevede l'art. 7 CEDU per le sanzioni di natura punitiva. Tale doppio binario corrisponde alla necessità di salvaguardare l'effettività delle garanzie convenzionali e i connessi profili sostanziali di tutela, senza con questo sacrificare la discrezionalità del legislatore nel configurare gli illeciti amministrativi come autonomi dal diritto penale, nel rispetto del principio di sussidiarietà. ( Precedenti citati: sentenze n. 68 del 2017, n. 49 del 2015, n. 317 del 2009 e n. 487 del 1989; ordinanza n. 187 del 2015 ). Il principio di proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità dell'illecito è applicabile anche alla generalità delle sanzioni amministrative; la confisca, per la sua incidenza sulla sfera patrimoniale del singolo, è vincolata anche al rispetto del principio di proporzionalità di cui all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, che tuttavia offre una tutela di diversa intensità a seconda della struttura delle fattispecie sanzionatorie e delle finalità da esse perseguite. ( Precedente citato: sentenza n. 112 del 2019 ).
Reati e pene - Reato di lottizzazione abusiva - Diritto vivente in base al quale la sanzione della confisca urbanistica consegue non solo alla sentenza definitiva di condanna ma anche alla dichiarazione di prescrizione del reato qualora la responsabilità penale sia stata accertata in tutti i suoi elementi - Interpretazione asseritamente superata dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo 29 ottobre 2013, Varvara c. Italia , che vieterebbe la confisca dei beni quando non viene pronunciata una condanna per il reato di lottizzazione abusiva - Conseguente determinazione di un assetto che garantirebbe la massima protezione al diritto di proprietà, con il sacrificio di principi costituzionali di rango costituzionalmente superiore quali l'utilità sociale e il diritto a sviluppare la personalità umana in un ambiente salubre - Necessità che il dubbio di costituzionalità derivato dal raffronto tra le regole convenzionali e la Costituzione venga prospettato con riferimento alla legge nazionale di adattamento (inconferenza della norma censurata) - Omessa dimostrazione della necessità di applicare nel giudizio a quo la contestata regola di diritto tratta dalla sentenza Varvara (difetto di motivazione sulla rilevanza) - Inammissibilità della questione.
È inammissibile, per inconferenza della norma censurata e per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 2, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), impugnato, in riferimento agli artt. 2, 9, 32, 41, 42 e 117, primo comma, Cost., nella parte in cui vieta di applicare la confisca urbanistica nel caso di dichiarazione di prescrizione del reato, anche qualora la responsabilità penale sia stata accertata in tutti i suoi elementi. Tale interpretazione del giudice remittente, fondata sulla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 29 ottobre 2013, Varvara c. Italia, costituisce un superamento del diritto vivente in base al quale la sanzione della confisca urbanistica consegue non solo alla sentenza definitiva di condanna, ma anche alla dichiarazione di prescrizione del reato qualora la responsabilità penale sia stata accertata. Il dubbio di costituzionalità, derivato dall'interpretazione della norma impugnata alla luce della giurisprudenza della Corte di Strasburgo (Varvara c. Italia) e conseguente alla determinazione di un assetto che garantirebbe la massima protezione del diritto di proprietà a fronte del sacrificio di principi costituzionali di rango superiore, avrebbe dovuto essere prospettato con riferimento alla legge nazionale di adattamento, risultando inconferente il riferimento alla norma censurata. Il dovere del giudice comune di interpretare il diritto interno in senso conforme alla CEDU è subordinato al prioritario compito di adottare una lettura costituzionalmente conforme, poiché tale modo di procedere riflette il predominio assiologico della Costituzione sulla CEDU. Nelle ipotesi in cui non sia possibile percorrere tale via, è fuor di dubbio che il giudice debba obbedienza anzitutto alla Carta repubblicana e sia perciò tenuto a sollevare questione di legittimità costituzionale della legge di adattamento. La questione è, altresì, inammissibile per difetto di motivazione in quanto dall'ordinanza di rimessione non è possibile evincere il superamento della presunzione di innocenza che giustificherebbe l'applicazione nel giudizio a quo della normativa impugnata, secondo quanto previsto dalla sentenza della Corte di Strasburgo 20 gennaio 2009, Sud Fondi Srl. - Sul carattere sub-costituzionale della CEDU, v. le citate sentenze nn. 311/2009, 349/2007 e 348/2007. - Sul dovere del giudice comune di interpretare il diritto interno in senso conforme alla CEDU, a condizione che tale interpretazione non si riveli del tutto eccentrica rispetto alla lettera della legge, v. le citate sentenze nn. 1/2013, 239/2009 e 218/2008. - Sulla natura di sanzione penale ex art. 7 della CEDU della confisca urbanistica e sull'obbligo di motivare in ordine alla responsabilità personale di chi è soggetto alla misura ablativa, v. le citate sentenze nn. 239/2009 e 85/2008.
sentenza 49/2015massima n. 38293 Reati e pene - Reato di lottizzazione abusiva - Diritto vivente in base al quale la sanzione della confisca urbanistica consegue non solo alla sentenza definitiva di condanna ma anche alla dichiarazione di prescrizione del reato qualora la responsabilità penale sia stata accertata in tutti i suoi elementi - Interpretazione asseritamente superata dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo 29 ottobre 2013, Varvara c. Italia , che vieterebbe la confisca dei beni quando non viene pronunciata una condanna per il reato di lottizzazione abusiva - Conseguente determinazione di un assetto che garantirebbe la massima protezione al diritto di proprietà, con il sacrificio di principi costituzionali di rango costituzionalmente superiore quali l'utilità sociale e il diritto a sviluppare la personalità umana in un ambiente salubre (prima questione), nonché asserita violazione dell'obbligo di osservanza dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali (seconda questione) - Erroneità del presupposto interpretativo secondo cui la sentenza Varvara sarebbe univocamente interpretabile nel senso che la confisca urbanistica possa essere disposta solo unitamente ad una sentenza di condanna da parte del giudice per il reato di lottizzazione abusiva - Erroneità del presupposto interpretativo secondo cui il giudice nazionale sarebbe vincolato all'osservanza di qualsivoglia sentenza della Corte di Strasburgo e non invece delle sole sentenze costituenti "diritto consolidato" o delle "sentenze pilota" in senso stretto - Inammissibilità delle questioni.
È inammissibile, per erroneità del presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 2, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), impugnato, in riferimento agli artt. 2, 9, 32, 41, 42 e 117, primo comma, Cost., nella parte in cui vieta di applicare la confisca urbanistica nel caso di dichiarazione di prescrizione del reato, anche qualora la responsabilità penale sia stata accertata in tutti i suoi elementi. Tale interpretazione del giudice remittente, fondata sulla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 29 ottobre 2013, Varvara c. Italia, determinerebbe che, una volta qualificata una sanzione ai sensi dell'art. 7 della CEDU, e dunque dopo averla reputata entro questo ambito una "pena", essa non potrebbe venire inflitta che dal giudice penale, attraverso la sentenza di condanna per un reato. Si sarebbe così operata una saldatura tra il concetto di sanzione penale a livello nazionale e quello a livello europeo. Per effetto di ciò, l'area del diritto penale sarebbe destinata ad allargarsi oltre gli apprezzamenti discrezionali dei legislatori, persino a fronte di sanzioni lievi, ma per altri versi pur sempre costituenti una "pena" ai sensi dell'art. 7 CEDU. Una simile premessa interpretativa, che garantisce la massima protezione del diritto di proprietà con il sacrificio di principi costituzionali di rango superiore, si mostra erronea in quanto di dubbia compatibilità sia con la Costituzione sia con la stessa CEDU. In relazione al diritto interno, l'autonomia dell'illecito amministrativo dal diritto penale, oltre che ad impingere nel più ampio grado di discrezionalità del legislatore nel configurare gli strumenti più efficaci per perseguire la effettività dell'imposizione di obblighi o di doveri, corrisponde altresì, sul piano delle garanzie costituzionali, al principio di sussidiarietà, per il quale la criminalizzazione, costituendo l'ultima ratio , deve intervenire soltanto allorché, da parte degli altri rami dell'ordinamento, non venga offerta adeguata tutela ai beni da garantire. Per quanto concerne la giurisprudenza della Corte EDU, quest'ultima ha elaborato peculiari indici per qualificare una sanzione come "pena" ai sensi dell'art. 7 della CEDU, proprio per scongiurare che i vasti processi di decriminalizzazione possano avere l'effetto di sottrarre gli illeciti, così depenalizzati, alle garanzie sostanziali assicurate dagli artt. 6 e 7 della CEDU, senza con ciò porre in discussione la discrezionalità dei legislatori nazionali di arginare l'ipertrofia del diritto penale attraverso il ricorso a strumenti sanzionatori ritenuti più adeguati. La questione è, altresì, inammissibile per l'erroneità del presupposto interpretativo secondo cui il giudice nazionale sarebbe vincolato all'osservanza di qualsivoglia sentenza della Corte di Strasburgo e non, invece, alle sole sentenze costituenti "diritto consolidato" o delle "sentenze pilota" in senso stretto. Infatti, se è vero che alla Corte di Strasburgo spetta pronunciare la «parola ultima» in ordine a tutte le questioni concernenti l'interpretazione e l'applicazione della Convenzione e dei suoi Protocolli, resta fermo che l'applicazione e l'interpretazione del sistema generale di norme è attribuito in prima battuta ai giudici degli Stati membri. Il ruolo di ultima istanza riconosciuto alla Corte di Strasburgo, poggiando sull'art. 117, primo comma, Cost. deve quindi coordinarsi con l'art. 101, secondo comma, Cost. nel punto di sintesi tra autonomia interpretativa del giudice comune e dovere di quest'ultimo di prestare collaborazione, affinché il significato del diritto fondamentale cessi di essere controverso. Dunque, il giudice comune è tenuto ad uniformarsi alla giurisprudenza europea consolidatasi sulla norma conferente, in modo da rispettare la sostanza di quella giurisprudenza e fermo il margine di apprezzamento che compete allo Stato membro. - Sull'autonomia dell'illecito amministrativo dal diritto penale, v. le citate sentenze nn. 487/1989, 447/1998 e 317/1996. - Sull'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata, v. la citata sentenza n. 236/2011. - Sulla spettanza alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di una funzione interpretativa eminente, v. le citate sentenze nn.349/2007 e 348/2007. - Sull'obbligo per il giudice comune di dar corso alla decisione promanante dalla Corte di Strasburgo che abbia definito la causa di cui tale giudice torna ad occuparsi, v. le citate sentenze nn. 210/2013 e 50/1970. - Sull'attribuzione, in prima battuta, ai giudici comuni della funzione di applicare e interpretare il sistema delle norme, v. la citata sentenza n. 349/2007. - Sull'obbligo per il giudice comune di uniformarsi alla sola giurisprudenza europea consolidatasi sulla norma conferente, in modo da rispettare la sostanza di quella giurisprudenza e fermo il margine di apprezzamento che compete allo Stato membro, v. le citate sentenze nn. 303/2011, 236/2011, 317/2009 e 311/2009. - Sulla risoluzione dei contrasti tra norma individuata dalla giurisprudenza consolidata della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e legge interna, v. le citate sentenze nn. 264/2012, 303/2011 e 80/2011.
sentenza 49/2015massima n. 38294 Reati e pene - Reato di lottizzazione abusiva - Diritto vivente in base al quale la sanzione della confisca urbanistica consegue non solo alla sentenza definitiva di condanna ma anche alla dichiarazione di prescrizione del reato qualora la responsabilità penale sia stata accertata in tutti i suoi elementi - Interpretazione asseritamente superata dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo 29 ottobre 2013, Varvara c. Italia , che vieterebbe la confisca dei beni quando non viene pronunciata una condanna per il reato di lottizzazione abusiva - Conseguente determinazione di un assetto che garantirebbe la massima protezione al diritto di proprietà, con il sacrificio di principi costituzionali di rango superiore quali l'utilità sociale e il diritto a sviluppare la personalità umana in un ambiente salubre - Necessità che il dubbio di costituzionalità derivato dal raffronto tra le regole convenzionali e la Costituzione venga prospettato con riferimento alla legge nazionale di adattamento (inconferenza della norma censurata) - Omessa dimostrazione della necessità di applicare nel giudizio a quo la contestata regola di diritto tratta dalla sentenza Varvara (difetto di motivazione sulla rilevanza) - Erroneità del presupposto interpretativo secondo cui la sentenza Varvara sarebbe univocamente interpretabile nel senso che la confisca urbanistica possa essere disposta solo unitamente ad una sentenza di condanna da parte del giudice per il reato di lottizzazione abusiva - Erroneità del presupposto interpretativo secondo cui il giudice nazionale sarebbe vincolato all'osservanza di qualsivoglia sentenza della Corte di Strasburgo e non invece delle sole sentenze costituenti "diritto consolidato" o alle "sentenze pilota" in senso stretto - Inammissibilità della questione.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 2, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - secondo cui «La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni, abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite» - impugnato, in riferimento agli artt. 2, 9, 25, 32, 41, 42 e 117, primo comma, Cost., in quanto, secondo l'interpretazione della Corte europea dei diritti dell'uomo, «non può applicarsi nel caso di dichiarazione di prescrizione del reato anche qualora la responsabilità penale sia stata accertata in tutti i suoi elementi». In primo luogo, il rimettente ha erroneamente censurato la suddetta disposizione del Testo unico in materia edilizia, anziché la legge 4 agosto 1955, n. 848, di ratifica ed esecuzione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nella parte in cui determinerebbe l'introduzione nell'ordinamento di una norma reputata di dubbia costituzionalità, cioè del divieto di applicare la confisca urbanistica se non è pronunciata una condanna penale. Il rimettente, inoltre, limitandosi ad osservare che gli atti compiuti «non consentono, al momento, di avere l'evidenza dell'innocenza degli imputati», non ha fornito un'adeguata motivazione in ordine all'applicabilità nel giudizio a quo della norma censurata, che presuppone il superamento della presunzione di non colpevolezza. La questione, infine, è inammissibile per erroneità del presupposto interpretativo in ordine sia al significato da attribuire alla decisione della Corte di Strasburgo nel caso Varvara c. Italia sia al vincolo derivante da essa. Tale sentenza, infatti, non esige, ai fini dell'applicazione della confisca urbanistica, una sentenza di condanna da parte del giudice penale, ma solo un pieno accertamento della responsabilità personale di chi è soggetto alla misura ablativa, compatibile con una pronuncia di proscioglimento per prescrizione del reato. Il giudice a quo , inoltre, non è tenuto a conformarsi ad una sentenza della Corte di Strasburgo che non sia espressione di un consolidato orientamento giurisprudenziale. Per l'inammissibilità di analoga questione, conseguente al riscontro dei medesimi vizi, v. la citata sentenza n. 49/2015. Per l'affermazione che, nei casi in cui si dubita della legittimità costituzionale della norma convenzionale, per come essa vive nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo, oggetto della questione di costituzionalità non può che essere la legge nazionale di adattamento, v. le citate sentenze nn. 49/2015, 311/2009, 349/2007 e 348/2007. Sulla necessità, ai fini della confisca urbanistica, di accertare la responsabilità del destinatario della misura, v. la citata sentenza n. 239/2009. Sull'autonomia dell'illecito amministrativo dal diritto penale e sul «principio di sussidiarietà, per il quale la criminalizzazione, costituendo l'ultima ratio , deve intervenire soltanto allorché, da parte degli altri rami dell'ordinamento, non venga offerta adeguata tutela ai beni da garantire», v. le citate sentenze nn. 487/1989 e 49/2015. Nel senso che l'accertamento di responsabilità è compatibile con una pronuncia di proscioglimento per estinzione del reato per prescrizione, v. le citate sentenze nn. 49/2015, 239/2009 e 85/2008. Sull'obbligo del giudice comune - al di là dei casi di esecuzione di una sentenza pronunciata dalla Corte EDU - di conformarsi alla sola giurisprudenza consolidata di Strasburgo e alle sentenze pilota in senso stretto, v. la citata sentenza n. 49/2015.
Edilizia e urbanistica - Reati edilizi - Lottizzazione abusiva - Obbligo per il giudice penale, in presenza di accertata lottizzazione abusiva, di disporre la confisca dei terreni e delle opere abusivamente costruite anche a prescindere dal giudizio di responsabilità e nei confronti di persone estranee ai fatti - Eccezione di inammissibilità della questione per avere pretermesso, tra i parametri del giudizio di costituzionalità, il riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. - Reiezione.
In riferimento alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, va disattesa l'eccezione di inammissibilità della questione proposta dall'Avvocatura dello Stato sul rilievo che l'ordinanza di rimessione avrebbe pretermesso, fra i parametri del giudizio di costituzionalità, il riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., definito come "unica norma interposta che permette di creare un ponte, tramite il detto rinvio mobile, tra la normativa nazionale e quella delle convenzioni internazionali". Premesso, infatti, che l'eventuale mancata deduzione di un parametro costituzionale da parte del giudice a quo non può determinare l'inammissibilità di censure che siano state formulate con riguardo ad altre disposizioni costituzionali - nel caso di specie, peraltro, specificamente proposte dal rimettente con riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma e 27, primo comma, della Costituzione - va osservato che l'ordinanza di rimessione fa chiaramente riferimento, in vari passaggi argomentativi, al contenuto del primo comma dell'art. 117 Cost.
Edilizia e urbanistica - Reati edilizi - Lottizzazione abusiva - Obbligo per il giudice penale, in presenza di accertata lottizzazione abusiva, di disporre la confisca dei terreni e delle opere abusivamente costruite anche a prescindere dal giudizio di responsabilità e nei confronti di persone estranee ai fatti - Dedotta violazione dei principi di uguaglianza, della riserva di legge e della personalità della responsabilità penale, anche in relazione alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo - Carente descrizione della fattispecie, con conseguente impossibilità di verifica in ordine alla rilevanza della questione - Mancata sperimentazione di un'interpretazione conforme alla disposizione internazionale, quale interpretata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo - Inammissibilità.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, primo comma della Costituzione, nella parte in cui impone al giudice penale, in presenza di accertata lottizzazione abusiva, di disporre la confisca dei terreni e delle opere abusivamente costruite anche a prescindere dal giudizio di responsabilità e nei confronti di persone estranee ai fatti. Invero, il rimettente ha omesso di descrivere sufficientemente la fattispecie, impedendo così alla Corte di verificare la rilevanza della questione. Per un verso, infatti, non ha dato atto di avere accertato il fatto materiale della lottizzazione abusiva, potendo, invece, la disposizione impugnata trovare applicazione alla condizione che tale elemento fattuale fosse stato accertato da parte del giudice; per altro verso, ha omesso di precisare se la confisca andasse disposta nei confronti degli imputati prosciolti ovvero anche di terzi estranei, così accomunando indistintamente due categorie di soggetti non necessariamente omogenee e mancando di specificare quale di esse sia interessata alla confisca nel caso concreto. Infine, il rimettente, pur postulando che l'interpretazione della norma censurata debba mutare a seguito della sopravvenuta giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo - nella specie rifacendosi all'orientamento che riconduce la confisca in parola ad una "pena", ai sensi dell'art. 7 della Convenzione - ha omesso di sperimentare la possibilità di un'interpretazione conforme alla disposizione internazionale, quale interpretata dalla predetta Corte europea dei diritti dell'uomo. Sull'idoneità di alcune sentenze di proscioglimento a causare pregiudizi all'imputato, vedi, citata, sentenza n. 85/2008. Sul dovere del giudice comune di sperimentare un'interpretazione conforme alla disposizione internazionale, entro i limiti nei quali ciò è permesso dai testi delle norme, vedi, citate, sentenze n. 349/2007 e n. 348/2007.
Edilizia e urbanistica - Reato di realizzazione di opere in assenza di autorizzazione o in difformità da essa - Rimessione in pristino prima della condanna - Effetto estintivo - Mancata previsione - Denunciata ingiustificata disparità di trattamento con il reato realizzazione di opere abusive in zona vincolata - Omessa descrizione della fattispecie sottoposta a giudizio con conseguente impossibilità di individuare i precisi termini della questione - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la causa di estinzione del reato prevista dall'art. 181, comma 1- quinquies , del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Invero, premesso che analoga questione è stata ritenuta manifestamente infondata con le ordinanze numeri 144 e 439 del 2007, il rimettente, comunque, omette di descrivere la fattispecie sottoposta a giudizio, limitandosi a rinviare ad una allegata memoria di parte, con conseguente impossibilità di individuazione dei precisi termini della questione sollevata. - Sulla manifesta inammissibilità per mancata descrizione della fattispecie, vedi, ex plurimis , ordinanze n. 308 e n. 450/2007 e n. 82/2008.
Edilizia e urbanistica - Reato di realizzazione di opere in assenza di autorizzazione o in difformità da essa - Rimessione in pristino prima della condanna - Effetto estintivo - Mancata previsione - Denunciata ingiustificata disparità di trattamento con il reato di realizzazione di opere abusive in zona vincolata - Omessa descrizione della fattispecie sottoposta a giudizio con conseguente impossibilità di individuare i precisi termini della questione - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, censurato, in riferimento all'articolo 3 Cost., nella parte in cui non include la causa di estinzione del reato prevista dall'art. 181, comma 1- quinquies , del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Invero, premesso che analoga questione è stata già ritenuta manifestamente infondata, il rimettente non descrive in modo adeguato la fattispecie sottoposta al suo giudizio, limitandosi a rinviare alle deduzioni a verbale dei difensori dell'imputato, con la conseguente impossibilità di individuare i precisi termini della questione. - Sulla medesima questione vedi, citate, ordinanze n. 144 e n. 439/2007. - Sulla manifesta inammissibilità per mancata descrizione della fattispecie, vedi, citate, ex plurimis , ordinanze n. 308 e n. 450/2007 e n. 82/2008.
REGIONE LOMBARDIA - EDILIZIA E URBANISTICA - FACOLTÀ DI DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ (DIA) ALTERNATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE - ESTENSIONE A TUTTI GLI INTERVENTI EDILIZI ANCHE NON DISCIPLINATI DA PIANI ATTUATIVI RECANTI PRECISE DISPOSIZIONI PLANO-VOLUMETRICHE - DENUNCIATA DEPENALIZZAZIONE DELLA FATTISPECIE CON LESIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA STATALE, LESIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ E TASSATIVITÀ DEI PRECETTI PENALI, CONTRASTO CON I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA LEGISLAZIONE STATALE, IRRAGIONEVOLE DIFFERENZIAZIONE DEI REGIMI NELLE VARIE REGIONI, LESIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - SOPRAVVENIENZA DI LEGISLAZIONE REGIONALE INCIDENTE SULLE NORME CENSURATE E MODIFICA DELLA DISCIPLINA STATALE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RIMETTENTE.
Va ordinata la restituzione degli atti al giudice rimettente, a causa del sopravvenuto mutamento del quadro normativo, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, della legge della Regione Lombardia 19 novembre 1999, n. 22, come modificato ed integrato dall'art. 3 della legge regionale 23 novembre 2001, n. 18, in relazione agli artt. 22, terzo e quarto comma, e 44, comma 2-bis, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nella parte in cui applica la facoltà di denuncia di attività a tutti gli interventi edilizi di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica anche se non disciplinati da piani attuativi comunque denominati, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, o da strumenti urbanistici generali, recanti precise disposizioni plano-volumetriche, con riferimento agli artt. 3, 5, 25, 97 e 117 della Costituzione. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, la Regione Lombardia ha emanato la legge 11 marzo 2005, n. 12, la quale contiene una nuova disciplina organica del governo del territorio. Sempre successivamente all'ordinanza di rimessione, il d.l. 14 marzo 2005, n. 35, all'art. 3, ha sostituito il testo dell'art. 19 della legge n. 241 del 1990, modificando la disciplina della dichiarazione di inizio attività ai cui principî si richiamava l'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 22 del 1999.
Riguarda ancheart. 22 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)