Art. 61 — (L) Abitati da consolidare (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 2)
In tutti i territori comunali o loro parti, nei quali siano intervenuti od intervengano lo Stato o la regione per opere di consolidamento di abitato ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, nessuna opera e nessun lavoro, salvo quelli di manutenzione ordinaria o di rifinitura, possono essere eseguiti senza la preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della regione. Le opere di consolidamento, nei casi di urgenza riconosciuta con ordinanza del competente ufficio tecnico regionale o comunale, possono eccezionalmente essere intraprese anche prima della predetta autorizzazione, la quale comunque dovra' essere richiesta nel termine di cinque giorni dall'inizio dei lavori.
Testo vigente dal 20 ottobre 2001, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva