Art. 62 — (L) Utilizzazione di edifici (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 28)
Il rilascio della licenza d'uso per gli edifici costruiti in cemento armato ((da parte dei comuni e l'attestazione di cui all'articolo 24, comma 1, sono condizionati)) all'esibizione di un certificato da rilasciarsi dall'ufficio tecnico della regione, che attesti la perfetta rispondenza dell'opera eseguita alle norme del capo quarto.
Testo vigente dal 11 dicembre 2016, tuttora in vigore · versione 37 su Normattiva