Art. 10

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[1]Segretezza della corrispondenza e di qualsiasi comunicazione od operazione postale e delle telecomunicazioni

[2]La liberta' e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione puo' avvenire soltanto per atto motivato dell'autorita' giudiziaria. I funzionari e gli agenti dell'Amministrazione ne sono responsabili e vigilano nell'ambito della propria competenza perche' siano rigorosamente osservate. E' vietato alle persone addette ai servizi postali, di bancoposta e di telecomunicazioni, gestiti dallo Stato o in concessione, di dare a terzi informazioni scritte o verbali sull'esistenza o sul contenuto di corrispondenze, di comunicazioni o di messaggi nonche' sulle operazioni richieste od eseguite, tranne che nei casi previsti dalla legge. Nessuno puo' prendere visione od ottenere copia della corrispondenza in genere, ad eccezione del mittente, del destinatario, dei loro eredi e dei loro rappresentanti legali, nonche' delle altre persone indicate dalla legge.

Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art10 · fonte su Normattiva