Sentenza n. 153/1987
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 13/05/1987 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 2legge 103/1975
usata come parametro
- art. 3Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
- art. 21Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
- art. 41Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
- art. 10Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
- art. 195Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
- art. 45Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
citata
- art. 1Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
- art. 45legge 103/1975
- art. 10legge 103/1975
- art. 1legge 103/1975
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo
comma; 2, primo comma e 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 "Nuove
norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva" promosso con
ordinanza emessa il 4 maggio 1982 dal Consiglio di Stato - Sezione VI
giurisdizionale - sul ricorso proposto dalla s.r.l. Belton contro il
Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, iscritta al n. 870 del
registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 142 dell'anno 1983;
Visto l'atto di costituzione della s.r.l. Belton nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 10 febbraio 1987 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Uditi l'avv. Maria Alessandra Sandulli per la s.r.l. Belton e
l'Avvocato di Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio
dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso depositato il 30 ottobre 1980 la Belton s.r.l.
adiva il T.A.R. della Lombardia chiedendo l'annullamento del
provvedimento con cui il direttore del Circolo Costruzioni
Telegrafiche e Telefoniche di Milano, in data 3 ottobre 1980,
ordinava la disattivazione di un impianto di radiodiffusione, di
proprietà della ricorrente, che trasmetteva in lingua tedesca, dal
territorio italiano, verso la Svizzera e la Germania.
A fondamento del provvedimento impugnato - adottato nell'esercizio
del potere di autotutela di cui all'art. 195 u.c. d.P.R. 29 marzo
1973, n. 156 - l'amministrazione poneva i seguenti motivi: a)
violazione del divieto di installazione ed esercizio di impianti di
telecomunicazione senza la relativa concessione (art. 195 - rectius:
183 - d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156) trattandosi, nella specie, di
trasmissioni radiofoniche che, eccedendo l'ambito nazionale ed,
ampiamente, anche quello locale, sono riservate al servizio pubblico
dagli artt. 1 e 2 l. 14 aprile 1975, n. 103 e concedibili solo ai
sensi del successivo art. 3 stessa legge; b) violazione dell'art. 240
d.P.R. n. 156/73 sul presupposto che le trasmissioni della emittente
in questione provocano disturbi ed interferenze a quelle di altra
emittente radio dell'amministrazione Svizzera, come da quest'ultima
più volte lamentato.
Nel corso del giudizio la ricorrente sollevava, con riferimento
agli artt. 21, 41, 43 Cost., la questione di costituzionalità
dell'art. 2 l. n. 103 del 1975 nella parte in cui riserva al
monopolio statale le trasmissioni radiofoniche verso l'estero, non
ricorrendo nel caso di specie i presupposti richiesti dall'art. 43
Cost. (e cioè che si tratti di "servizio pubblico essenziale" e che
sussistano i "fini di utilità generale") per giustificare
l'avvocazione in esclusiva del servizio stesso allo Stato.
Nel rigettare il ricorso con sentenza in data 4 dicembre 1981 n.
1515 il giudice di primo grado rilevava la manifesta infondatezza
della questione sollevata, in quanto le considerazioni svolte dalla
Corte costituzionale per le trasmissioni su scala nazionale (e
particolarmente quelle contenute nella sentenza 202/76) "non possono
non valere anche per quelle su scala internazionale" nel cui ambito
si deve ritenere ugualmente sussistente il pericolo della formazione
di monopoli ed oligopoli privati.
2. - La società proprietaria dell'impianto di radiodiffusione,
ricorrendo in appello al Consiglio di Stato, riproponeva la questione
di costituzionalità dianzi illustrata, estendendola al potere
sanzionatorio previsto dall'art. 195 d.P.R. 156/73 nella parte
concernente la riserva verso l'estero.
Oltre la violazione dei già citati parametri costituzionali, la
ricorrente assumeva che la predetta riserva era anche in contrasto:
a) con il principio di ragionevolezza sancito dall'art. 3 Cost., in
relazione alle finalità che il legislatore aveva inteso perseguire
(ed espressamente dichiarate nell'art. 1 l. 103/75) riservando allo
Stato, in via di principio, la diffusione radiofonica e televisiva su
scala nazionale; b) con l'art. 10 primo comma Cost. che imporrebbe
l'adeguamento automatico del nostro ordinamento alla norma di diritto
internazionale generalmente riconosciuta che sancisce la libertà di
diffondere il pensiero senza limiti di frontiera (art. 10 convenzione
europea dei diritti dell'uomo).
Il Consiglio di Stato con sentenza non definitiva emessa in data
26 ottobre 1982, n. 508, prendendo le mosse dalla decisione di primo
grado nella quale si dava atto che alcuni dei motivi posti a
fondamento del provvedimento impugnato erano venuti meno avendone la
ricorrente eliminato i presupposti di fatto (ponte radio abusivo,
interferenze con le trasmissioni dell'emittente svizzera), delimitava
l'oggetto del giudizio alla violazione del divieto di diffondere
trasmissioni radiofoniche eccedenti l'ambito locale, senza
concessione. Sul punto, affermava che l'attività svolta
dall'emittente in questione, in quanto rivolta verso paesi esteri,
non sarebbe suscettibile di essere puramente e semplicemente
qualificata come eccedente l'ambito locale, dovendosi ritenere che la
distinzione tra "scala nazionale" e "scala locale" - formulata dalla
giurisprudenza della Corte costituzionale e recepita dal legislatore
(art. 1 primo comma l. 103/75) - sia esclusivamente riferibile alle
trasmissioni diffuse nel territorio italiano e destinate alla
collettività dei cittadini. Decideva, pertanto, di rimettere
all'esame di questa Corte, con separata ordinanza, la relativa
questione di costituzionalità sollevata dalla ricorrente.
3. - Nell'atto di rimessione, coevo alla citata decisione parziale,
il giudice a quo sostiene in punto di rilevanza che l'ordine di
disattivazione trarebbe la sua legittimazione proprio dalla norma che
prevede la riserva allo Stato delle trasmissioni verso l'estero (art.
2 primo comma l. 103/75).
Nel merito ritiene poi non manifestamente infondata la questione
di costituzionalità degli articoli 1, 2, e 45
l. 103/75 nella parte in cui prevedono la predetta riserva (e la
relativa potestà di autotutela) per le trasmissioni verso l'estero,
diffuse circolarmente mediante impianti posti sulla terraferma. Tali
norme, infatti, si porrebbero in contrasto con gli articoli 3, 21, 42
e 43 Cost., in quanto per le trasmissioni dirette verso l'estero non
ricorrono gli stessi requisiti propri delle trasmissioni su scala
nazionale, mancando nella specie il carattere di servizio pubblico
essenziale, di preminente interesse generale, nel significato
attribuitogli dall'art. 1 l. 103/75 e dalle sentenze della Corte
costituzionale n. 202/76 e n. 148/81. Ed è proprio l'assenza di tali
requisiti che non giustificherebbe, sul piano della legittimità
costituzionale, il monopolio statale ed il correlativo parziale
sacrificio della libertà di iniziativa economica e di manifestazione
del pensiero.
Peraltro, anche nell'ipotesi in cui si volesse ritenere che il
citato articolo 1 vada riferito alle sole trasmissioni su scala
nazionale, l'assenza, nelle attività in questione, dei requisiti
previsti dall'art. 43 Cost. evidenzierebbe un ulteriore profilo di
incostituzionalità consistente nella irragionevole (art. 3 Cost.)
assimilazione, sul piano normativo, delle trasmissioni verso l'estero
a quelle su scala nazionale.
Atteso dunque che l'art. 43 non può giustificare la riserva in
esame, il giudice a quo, ritiene di dover accertare se la stessa
possa fondarsi su altre norme di diritto internazionale alle quali il
nostro ordinamento è tenuto a conformarsi secondo quanto prescrive
l'art. 10 primo comma Cost. In proposito, osserva il Consiglio di
Stato, che non esiste nell'ordinamento internazionale alcuna norma
che contenga un divieto generalizzato di trasmissioni verso l'estero
(non potendosi interpretare in tal senso l'art. 7 par. 423 del
regolamento delle radiocomunicazioni adottato a Ginevra il 21
dicembre 1959 - esattamente riprodotto nell'art. 30 par. 2666 del
nuovo regolamento in vigore dal 1° gennaio 1982 - concepito al solo
scopo di evitare disturbi ed interferenze al servizio di
radiodiffusione del paese confinante o vicino), mentre, a parte
alcune norme che esplicitamente prevedono tale divieto in casi
particolari (stazioni di radiodiffusione a bordo di navi, aeronavi, o
di qualsiasi oggetto galleggiante o aereotrasportato, fuori dei
territori nazionali oppure satelliti orbitanti che debbono diffondere
il meno possibile emissioni su paesi diversi da quello desiderato),
va rilevata la presenza di un principio generale - sancito dall'art.
10 n. 1 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali - che, assicurando la libertà di
diffondere informazioni ed idee senza ingerenza della pubblica
autorità e senza riguardo alle frontiere, porrebbe in contrasto la
riserva in questione con l'art. 10 primo comma della Costituzione,
tenuto anche conto del fatto che il divieto assoluto che il monopolio
statale comporta (per cui è soltanto ammessa la concessione del
servizio ad una società in totale mano pubblica) non è certamente
assimilabile al regime di autorizzazione amministrativa che l'art.
24, par. 2020, del nuovo regolamento delle radiocomunicazioni
espressamente impone per le attività di emittenza via etere.
Ed è proprio la necessità di un regime di autorizzazione che ad
avviso del giudice a quo - consente di ritenere giustificato il
permanere del divieto di trasmissioni verso l'estero effettuate fuori
dai territori nazionali (a bordo di navi, aereomobili, satelliti in
orbita...), essendo, in tali ipotesi, se non impossibile almeno di
fatto estremamente difficoltoso il controllo amministrativo.
4. - Si è costituita davanti questa Corte la Belton s.r.l. e ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri.
La società proprietaria dell'emittente radiofonica nel ribadire,
approfondendole, le argomentazioni svolte dal giudice a quo,
aggiungeva che nel caso in esame non era possibile ravvisare quei
"fini di utilità generale" che ai sensi dell'art. 43 Cost.
costituiscono presupposto indispensabile della riserva statale. Ed
infatti, a prescindere dal rilievo che tale "utilità generale" va
valutata in relazione alle esigenze dell'Italia e non può estendersi
fino a coprire gli interessi degli altri paesi, si deve osservare che
per le trasmissioni verso l'estero non è comunque ipotizzabile un
monopolio od oligopolio privato.
Per quanto attiene all'aspetto internazionale, la Belton s.r.l. ha
affermato il contrasto della riserva in questione con l'art. 10 primo
comma Cost. svolgendo, sul punto, considerazioni analoghe a quelle
del giudice a quo.
Infine, in una successiva memoria depositata nei termini, ha
osservato che la riserva allo Stato delle trasmissioni verso l'estero
risulterebbe insostenibile anche alla luce della recente legge n. 10
del 1985, contenente "Disposizioni urgenti in materia di trasmissioni
radiotelevisive". La nuova normativa, infatti, modificando il
precedente regime contenuto nella legge n. 103 del 1975, avrebbe
imposto la coesistenza delle trasmissioni pubbliche e private in
qualsiasi ambito spaziale ad eccezione di quello coincidente con
l'intero territorio nazionale, in relazione al quale, soltanto,
continua a sussistere il monopolio statale. Peraltro, la predetta
legge resterebbe in vigore - in quanto non abrogata e non
incompatibile - limitatamente alla parte concernente la disciplina
del servizio pubblico nazionale, mentre l'unico limite imposto
all'emittenza privata consisterebbe nel divieto di determinare
situazioni di incompatibilità con i pubblici servizi.
5. - Nel suo atto di intervento l'avvocatura generale dello Stato
ha in primo luogo eccepito l'irrilevanza, nel giudizio a quo, della
questione di costituzionalità. Ed infatti l'ordinanza di
disattivazione non si fonderebbe sull'unico motivo della riserva allo
Stato delle trasmissioni verso l'estero, ma bensì su tre autonomi
motivi, ciascuno idoneo a sostenerla (emissioni eccedenti l'ambito
locale, emissioni verso l'estero, indebito disturbo di emittenti
stranieri). In relazione agli altri due motivi, pertanto, nessuna
efficacia potrebbe avere, ai fini della caducazione dell'atto,
l'eventuale esame di costituzionalità delle norme impugnate.
L'avvocatura eccepisce inoltre la manifesta infondatezza della
questione, che, concernendo trasmissioni eccedenti l'ambito locale e
quindi equiparabili a quelle su scala nazionale, sarebbe già stata
affrontata e decisa dalla Corte costituzionale con numerose sentenze
e in particolare con le nn. 202/76 e 148/81.
Nel merito ed in relazione all'aspetto attinente alla normativa
internazionale, l'interveniente osserva poi che
l'art. 10 della convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo, prevedendo due importanti deroghe alla libertà di
manifestazione e diffusione del pensiero, consentirebbe agli stati
aderenti di disciplinare i propri servizi radiotelevisivi in regime
monopolistico, in conformità, peraltro, a quanto prevede l'art. 1
del preambolo del trattato di Malaga-Torremolinos che riconosce a
ciascuno Stato il diritto sovrano di regolamentare il proprio sistema
di telecomunicazione.
Sostiene infine l'avvocatura, contrariamente a quanto affermato
nell'ordinanza di rimessione, che l'art. 7 par. 423 del regolamento
delle radiocomunicazioni approvato a Ginevra il 21 dicembre 1959
conterrebbe un divieto generalizzato di trasmissioni verso l'estero e
che, comunque, in tal senso sarebbe stato sempre interpretato nella
prassi internazionale. Considerato in diritto
1. - Nel corso del giudizio di appello relativo all'impugnativa
del provvedimento con il quale il direttore del Circolo costruzioni
telegrafiche e telefoniche di Milano, in data 3 ottobre 1980, aveva
ordinato la disattivazione di un impianto di radiodiffusione di
proprietà della Belton s.r.l. che trasmetteva in lingua tedesca, dal
territorio italiano verso la Svizzera e la Germania, il Consiglio di
Stato ha sollevato - con riferimento agli artt. 3, 21, 41 e 43 Cost.
nonché in relazione agli artt. 10, primo comma, della Costituzione e
10, n.1 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali, resa esecutiva con legge 4 agosto 1955
n. 848 - questione di legittimità costituzionale degli artt. 1,
primo comma, 2, primo comma e 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103,
rispettivamente la prima norma, nella parte in cui riservano allo
Stato le trasmissioni verso l'estero mediante impianti di diffusione
circolare radiofonica e televisiva posti sulla terraferma e la
seconda norma, in quanto disponendo in ordine al relativo regime
sanzionatorio.
2. - Il giudice a quo - che con separata sentenza non definitiva,
coeva all'ordinanza di rimessione, aveva dato atto di quanto già
ritenuto nella sentenza di primo grado circa l'avvenuto superamento
in punto di fatto delle altre circostanze sulle quali si sorreggeva
il provvedimento di disattivazione degli impianti - precisa che il
provvedimento in parola trae ormai la sua legittimazione soltanto
dalle norme denunciate che prevedono la riserva allo Stato delle
trasmissioni verso l'estero e la relativa potestà sanzionatoria,
onde la rilevanza ai fini del decidere della dedotta questione di
legittimità costituzionale.
Quanto alla non manifesta infondatezza l'ordinanza di rinvio
sostiene che le norme denunciate si porrebbero in contrasto con gli
artt. 3, 21, 41 e 43 Cost., in quanto per le trasmissioni dirette
verso l'estero non ricorrono gli stessi requisiti propri delle
trasmissioni su scala nazionale, mancando nella specie, per
giustificare il monopolio statale, il carattere di servizio pubblico
essenziale di preminente interesse generale, ai sensi dell'art. 43
Cost. nel significato attribuitogli dall'art. 1 della legge n. 103/75
e dalle sentenze della Corte costituzionale n. 202 del 1976 e n. 148
del 1981.
Nella ipotesi poi si volesse ritenere che il citato articolo 1
vada riferito alle sole trasmissioni su scala nazionale, la riserva
ora denunciata contenuta nell'art. 2 della legge stessa si porrebbe
in contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto sarebbe irragionevole
assimilare alla disciplina delle trasmissioni all'interno su scala
nazionale quelle circolari verso l'estero.
D'altronde, secondo il giudice a quo, dato che la materia in esame
è anche oggetto di normativa internazionale, gli accordi
sottoscritti dall'Italia (art. 7 par. 423 del regolamento delle
radiocomunicazioni adottato a Ginevra il 21 dicembre 1950 reso
esecutivo in Italia con d.P.R. 25 settembre 1967 n. 1525 - vigente
all'epoca del regolamento impugnato - riprodotto nell'art. 30 par.
2666 del successivo regolamento adottato a Ginevra il 6 dicembre 1979
e reso esecutivo con il d.P.R. 27 luglio 1981 n. 740) contenenti
alcune limitazioni cui gli Stati devono sottostare nelle trasmissioni
verso l'estero, non possono intepretarsi come espressione di un
divieto generalizzato di tale tipo di trasmissioni, che possa, in
virtù dell'adeguamento automatico previsto dall'art. 10, primo
comma, Cost., giustificare il monopolio statale.
Un divieto del genere, costituente norma restrittiva della
libertà di manifestazione del pensiero, tutelata nella normativa
internazionale dall'art. 19 della dichiarazione universale dei
diritti dell'uomo e dall'art. 10 n. 1, della convenzione europea dei
diritti dell'uomo, si sarebbe potuto ritenere esistente solo se fosse
stato esplicitamente stabilito. Così come lo sono, invece, sia il
divieto previsto dagli artt. 7 par. 422 e 30, par. 2665
rispettivamente del vecchio e nuovo regolamento delle
radiocomunicazioni relativo alla radiodiffusione sonora e televisiva
effettuata a bordo di navi, di aeronavi o di qualsiasi oggetto
galleggiante o aerotrasportato, sia il divieto, posto dall'accordo
europeo di Strasburgo del 1965 reso esecutivo con l. 4 giugno 1982 n.
385, per la repressione delle emissioni di radiodiffusioni effettuate
da stazioni site fuori dai territori nazionali, o infine il divieto
relativo a satelliti orbitanti, per i quali si è convenuto che
debbono tendere a diffondere il meno possibile le emissioni su Paesi
diversi da quelle cui sono dirette (art. 7, par. 428 A del citato
regolamento reso esecutivo nel 1967 e art. 30, par. 2674 del nuovo
regolamento reso esecutivo nel 1981).
Al riguardo l'ordinanza di rinvio precisa che i divieti e le
limitazioni posti da quelle norme, lungi dal costituire espressione
di un divieto generalizzato di diffusione verso l'estero, si
giustificano per il fatto che le trasmissioni effettuate al di fuori
dai territori nazionali, a bordo di navi, aeronavi ecc., si
differenziano, nel trattamento, da quelle effettuate dalla
terraferma, perché, diversamente da queste ultime, non possono
essere sottoposte facilmente ai controlli relativi al regime di
autorizzazione che la normativa internazionale (si veda l'art. 24,
par. 2020 del nuovo regolamento cit.) richiede per tutte le stazioni
di emissione in generale.
Al di fuori dei divieti espressamente previsti e giustificati da
peculiari finalità, la normativa internazionale non contiene dunque,
ad avviso del giudice a quo, un divieto generale di trasmissioni
verso l'estero, essendo tutti gli altri accordi (art. 44, convenzione
di Atlantic City del 1947, resa esecutiva con d.P.R. 27 dicembre 1948
n. 1694; artt. 33, 34 e 35 della Convenzione internazionale delle
telecomunicazioni di Malaga-Torre Molinos del 1973, resa esecutiva
con l. 7 ottobre 1977 n. 790; gli artt. 1, par. 160-163, 6, par.
339-343, 18 par. 1798-1816, 22 par. 1943-1966 del citato nuovo
regolamento reso esecutivo nel 1981) diretti solo ad evitare disturbi
nocivi ed interferenze nei confronti degli altri Stati.
Escluso quindi che sussista una giustificazione del monopolio
statale in base ad un eventuale divieto generalizzante di carattere
internazionale cui l'Italia si sarebbe adeguata ex art. 10, primo
comma, Cost. l'ordinanza di rimessione ravvisa invece un ulteriore
profilo di incostituzionalità delle norme denunciate proprio con
riferimento all'art. 10, primo comma Cost., in relazione all'art. 10
n. 1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali, resa esecutiva con l. 4 agosto 1955 n.
855 che assicura all'individuo la libertà di espressione del
pensiero senza riguardi di frontiera, con qualsiasi mezzo ivi
comprese le radiodiffusioni e le televisioni.
3. - L'Avvocatura generale dello Stato aveva preliminarmente
eccepito, nell'atto di intervento, l'irrilevanza della questione di
costituzionalità nell'assunto che il provvedimento impugnato dinanzi
al giudice amministrativo si fondava su tre autonomi motivi, ciascuno
di per sé idoneo a sorreggerlo.
Nel corso della discussione il rappresentante dell'avvocatura ha
però ammesso che già dalla sentenza di primo grado risultava che
due di quei motivi erano venuti meno, avendo la ricorrente
spontaneamente eliminato i presupposti di fatto (ponte radio abusivo,
interferenze con le trasmissioni dell'emittente svizzera) e che il
giudizio a quo era rimasto perciò delimitato, quanto all'oggetto, al
profilo relativo al divieto di diffondere trasmissioni radiofoniche
verso l'estero in base alle norme denunciate.
Si è dato perciò atto da parte dell'avvocatura dello Stato della
mancanza dei presupposti su cui si fondava l'eccezione di irrilevanza
che deve quindi ritenersi superata.
Quanto poi al rilievo - cui si è fatto qualche cenno negli
scritti difensivi della parte privata costituita in giudizio relativo
al sopravvenire della legge 4 febbraio 1985 n. 10, che avrebbe
disciplinato in modo diverso la materia delle trasmissioni
radiotelevisive, va precisato che mentre non è compito di questa
Corte valutare se la nuova legge abbia o meno efficacia abrogativa
sulle norme oggetto dell'incidente di costituzionalità, in ogni caso
la norma sopravvenuta non avrebbe nessuna incidenza sul giudizio in
corso in quanto i rapporti del giudizio a quo sono regolati, ratione
temporis, dalle norme denunciate, onde la perdurante rilevanza della
questione di legittimità costituzionale relativa a queste ultime
norme.
4. - Ai fini dell'esame del merito della questione di legittimità
costituzionale sembra utile richiamare alcuni principi affermati
dalla giurisprudenza Costituzionale in tema di monopolio delle
trasmissioni via etere.
La Corte era partita da un originario ordine di idee giustificato
dallo stato delle conoscenze tecniche dell'epoca, così esprimendo
nella sentenza n. 59 del 1960 l'avviso che "data l'attuale
limitatezza di fatto dei canali utilizzabili, la televisione a mezzo
di onde radioelettriche (radiotelevisione) si caratterizza
indubbiamente come un'attività predestinata, in regime di libera
iniziativa, quanto meno all'oligopolio: oligopolio totale od
oligopolio locale, a seconda che i servizi vengano realizzati su
scala nazionale o su scala locale. Collocandosi così tra le
categorie di imprese che si riferiscono a situazioni di monopolio,
nel senso in cui ne parla l'art. 43 Cost., per ciò solo essa rientra
tra quelle che - sempre che non vi ostino altri precetti
costituzionali - l'articolo stesso consente di sottrarre alla libera
iniziativa".
In proposito non era sembrato "arbitrario" che il legislatore
avesse ravvisato "nella diffusione radiotelevisiva i caratteri di
attività di preminente interesse generale, richiesti dall'art. 43"
data "l'altissima importanza che, nell'attuale fase della nostra
civiltà, gli interessi che la televisione tende a soddisfare.....
assumono, - e su vastissima scala - non solo per i singoli componenti
del corpo sociale, ma anche per questo nella sua unità".
Parimenti si era ritenuto che sussistessero anche "ragioni di
utilità generale", consistenti nel sottrarre alla disponibilità "di
uno o pochi soggetti, prevedibilmente mossi da interessi
particolari", i servizi radiotelevisivi, per riservarli allo Stato
che è "istituzionalmente in grado di esercitarli in più favorevoli
condizioni di obiettività, imparzialità, completezza e continuità
in tutto il territorio nazionale".
In questo senso il monopolio statale si era ritenuto non
contrastare col sistema degli artt. 41 e 43 Cost.
Inoltre - essendo i canali televisi all'epoca della sentenza n. 59
del 1960 limitati - l'avocazione allo Stato di quei mezzi di
diffusione del pensiero, non si era ritenuta in contrasto con il
principio di cui all'art. 21 Cost., essendo lo Stato, meglio di
qualsiasi altro soggetto in grado di assicurare, obiettività e
imparzialità. Successivamente con la sentenza n. 225 del 1974 (in
riferimento agli artt. 21, 41 e 43 Cost.), oltre a ribadire quanto
già affermato in quella precedente, del 1960, la Corte ritenne
sussistente un'altra delle tre ipotesi contemplate dall'art. 43 e
cioè il carattere del servizio pubblico essenziale in quanto
destinato a soddisfare un bisogno fondamentale della collettività.
Partendo da queste premesse la Corte ritenne costituzionalmente
illegittimo il monopolio pubblico delle attività inerenti ai c.d.
ripetitori di stazioni estere non ricorrendo il presupposto della
limitatezza dei canali che potesse giustificare una compressione del
principio di cui all'art. 21 Cost.: pertanto nell'ipotesi allora
esaminata, e cioè relativa ai ripetitori di trasmissioni estere, si
affermò che l'esclusiva statale avrebbe ingiustificatamente sbarrato
"la via alla libera circolazione delle idee, 'compromettendo' un bene
essenziale della vita democratica" e finendo "col realizzare una
specie di autarchia nazionale delle fonti di informazioni".
Analogamente, nella coeva sentenza n. 226 del 1974, in relazione
alla televisione via cavo, attesa l'impossibilità di utilizzare
l'argomento della "limitatezza dei canali", si è affermato che la
riserva allo Stato sarebbe giustificata, anche in relazione a tale
tipo di impianti, solo su scala nazionale in ragione del pericolo di
insorgenza di situazioni monopolistiche derivanti dall'alto costo di
un impianto destinato a coprire l'intero territorio nazionale, mentre
libera deve essere la diffusione via cavo su scala locale al riparo
da tale pericolo.
Nel medesimo ordine di idee la sentenza n. 202 del 1976, ha esteso
quest'ultima considerazione alle trasmissioni su scala locale via
etere.
Per queste ultime non può essere invocato, in genere, il
presupposto della limitatezza dei canali né si può far riferimento
ad un elevato costo degli impianti, ed è perciò da riconoscere il
diritto di iniziativa privata: ma data la connessione del servizio
locale con quello su scala nazionale occorre che l'autorizzazione
all'esercizio di tale diritto si armonizzi con l'indicato preminente
interesse generale e si svolga sempre nel rigoroso rispetto dei
doveri ed obblighi anche internazionali conformi a Costituzione.
Nella sentenza n. 148 del 1981 si afferma poi che il pericolo
dell'accentramento in un oligopolio privato dell'emittenza
radiotelevisiva esiste sempre (attraverso per esempio le
interconnessioni ed altri sistemi di collegamento) in relazione ad
una serie di fattori di ordine economico e alla utilizzazione del
progresso della tecnologia. La sentenza aggiunge però che a diverse
conclusioni potrebbe eventualmente giungersi ove il legislatore,
affrontando in modo completo e approfondito il problema della
regolamentazione delle TV private apprestasse una legislazione
anti-trust "non solo nell'ambito delle connessioni delle varie
emittenti, ma anche in quello di collegamenti tra le imprese operanti
nei vari settori dell'informazione incluse quelle pubblicitarie".
Con il regime della riserva statale delle trasmissioni su scala
nazionale - chiarisce ancora la sentenza - non contrasta la diversa
disciplina in materia di emittenti private in ambito locale, sia via
etere che via cavo, e di ripetitori di trasmissioni estere, in quanto
nei primi due casi (locali via etere e via cavo) manca il rischio di
oligopolio mentre nel terzo (ripetitori esteri) la Corte, nella
sentenza ad esso relativa, si era ispirata alla specificità del
settore nei riguardi del quale il monopolio statale si sarebbe posto
tra l'altro "in contrasto con l'esigenza della libera circolazione
delle idee anche sul piano internazionale".
5. - Tenendo presenti tali principi sembra utile sottolineare che,
come precisa l'ordinanza di rinvio, l'art. 1 della
l. n.103 del 1975, definisce la diffusione circolare (cioè quella
destinata indiscriminatamente al pubblico) di trasmissioni
radiofoniche e televisive su scala nazionale come "servizio pubblico
essenziale ed a carattere di preminente interesse generale, in quanto
volta ad ampliare la partecipazione dei cittadini ed a concorrere
allo sviluppo sociale e culturale del paese in conformità ai
principi sanciti dalla Costituzione".
Questi aspetti, enunciati nella legge in base alle indicazioni
contenute nella giurisprudenza ad essa precedente della Corte, sono
stati ritenuti dalla giurisprudenza successiva, ed in particolare
dalle sentenze n. 202 del 1976 e n. 148 del 1981, idonei a
giustificare il monopolio statale radiotelevisivo su scala nazionale,
mentre, per le stazioni a carattere locale, diverse sono state le
conclusioni cui è pervenuta la Corte, poiché relativamente ad esse
è stata esclusa la rilevanza di tali aspetti e quindi ritenuto non
giustificato il monopolio statale, sia sotto il profilo del principio
di libertà di diffusione del pensiero (art. 21 Cost.) che sotto il
profilo del principio di libertà di impresa (artt. 41 e 43 Cost.).
Tenuto conto di questi principi, per quel che riguarda l'emittenza
verso l'estero, si deve osservare che se è vero che, sotto il
profilo dell'ambito che tale tipo di emittenza si prefigge di
raggiungere, essa non è assimilabile a quelle locali, si è
tuttavia, in presenza di aspetti e situazioni diverse da quelli che
la giurisprudenza costituzionale testé illustrata ha preso in
considerazione per giustificare il monopolio statale delle
trasmissioni su scala nazionale. Difatti, potenziale destinataria di
quest'ultimo tipo di trasmissioni è la generalità dei
cittadini-utenti nei cui confronti lo Stato deve assicurare il
diritto alla informazione, promuovendo appunto, con il riconoscimento
dell'emittenza quale servizio pubblico essenziale di preminente
interesse generale, lo sviluppo sociale e culturale della
collettività.
Quando invece potenziale destinataria della diffusione circolare
non è la generalità di coloro che stabilmente risiedono nel nostro
paese, non può certo parlarsi di una collettività di cittadini
verso i quali lo Stato debba assicurare il diritto alla informazione,
venendo così meno la ragione fondamentale che la Corte ha preso in
considerazione per giustificare il monopolio pubblico.
Se quindi le trasmissioni verso l'estero non possono essere
assimilate né a quelle locali né a quelle su scala nazionale, non
può condividersi l'assunto della avvocatura quando sostiene che la
questione sarebbe manifestamente infondata, in quanto già risolta,
sia pur implicitamente, con le sentenze n. 202 del 1976 e n. 148 del
1981. In contrario si deve osservare che queste ultime sentenze si
sono occupate, la prima, delle emittenze locali negando che per esse
possa giustificarsi il monopolio statale, e la seconda di quelle su
scala nazionale, affermandone la legittimità con riferimento alla
esigenza di evitare concentrazioni oligopolistiche e ciò, anche a
prescindere dalla limitatezza dei canali o dei costi da sopportare.
6. - Nell'atto di intervento l'avvocatura generale dello Stato
tende in verità, più propriamente, a legittimare il monopolio
pubblico delle trasmissioni verso l'estero riferendosi
prevalentemente ad obblighi internazionali che il nostro Stato
avrebbe sottoscritto o che, comunque, direttamente vincolerebbero il
nostro ordinamento in virtù del primo comma dell'art. 10 Cost.
In proposito, però, la Corte ritiene in primo luogo fondato il
punto di vista espresso nella ordinanza di rinvio, circa
l'impossibilità di rinvenire una norma di carattere generale, sia
consuetudinaria che pattizia, la quale possa dirsi espressiva di un
divieto assoluto di trasmissioni verso l'estero.
D'altronde se fosse riscontrabile l'esistenza di una norma del
genere essa potrebbe se mai giustificare non il monopolio - che si
porrebbe in aperto contrasto con il divieto generalizzato, lasciando
pur sempre aperta agli impianti pubblici la possibilità
(contrastante con tale ipotetico divieto) di trasmettere verso
l'estero - bensì una norma statale di divieto assoluto per questo
tipo di trasmissioni.
Il fatto invece che il legislatore italiano abbia posto una norma
di riserva, denota il suo convincimento della mancanza
nell'ordinamento giuridico internazionale di un divieto generalizzato
di diffusione al di là dei confini.
Del resto che il suddetto ordinamento non contenga un generale
divieto è altresì desumibile, dalla prassi internazionale che,
salvo che in tempo di guerra, si è sempre ad oggi espressa nel senso
della tolleranza.
Infine è da rilevare che tutti gli accordi internazionali e
segnatamente quelli menzionati sia nell'ordinanza di rimessione che
negli scritti difensivi dell'avvocatura dello Stato, di cui si è
fatto cenno in precedenza, hanno come fine quello di porre
reciprocamente agli Stati limitazioni specifiche. Il che denota che
ci si muove in un ambito che presuppone proprio la mancanza di un
divieto generalizzato, perché se questo esistesse non vi sarebbe la
necessità di imporre limitazioni particolari.
7.1. - Una volta escluso che sussista un norma di diritto
internazionale nel senso di un divieto generale di trasmissioni oltre
confine, rispetto al quale - come già detto - apparirebbe comunque
incongruo il monopolio statale, perché in contrasto con il divieto
stesso, occorre ancora verificare se dalle norme internazionali di
carattere pattizio aventi ad oggetto le indicate specifiche
limitazioni sia desumibile l'esistenza di una norma che escluda
l'emittenza privata verso l'estero e che imponga perciò agli Stati
l'adozione del monopolio pubblico per questo tipo di trasmissioni.
In primo luogo, se gli accordi sottoscritti avessero tale portata
limitativa, su di essi dovrebbe fondarsi una pretesa di ciascuno
degli Stati aderenti ad esigere dagli altri il rispetto dell'obbligo
di escludere le emittenti private e di consentire per questo tipo di
trasmissioni solo il monopolio pubblico, pretesa questa che non
risulta mai essere stata avanzata in tali termini né dal nostro
Stato, né dagli altri nei nostri confronti.
I più importanti di tali accordi possono qui essere
analiticamente esaminati proprio per verificare se le loro finalità
giustifichino o addirittura impongano la denunciata esclusione.
Per cominciare da quelli invocati dalla avvocatura dello Stato, va
preso in esame l'art. 1 della convenzione internazionale delle
telecomunicazioni adottato a Malaga-Torre Molinos il 25 ottobre 1973
e resa esecutiva in Italia con la legge 7 ottobre 1977 n. 790.
Tale disposizione, nell'enunciare che scopo della convenzione è
quello di facilitare le relazioni tra i popoli mediante il buon
funzionamento delle telecomunicazioni riconosce "pienamente a ciascun
paese il diritto sovrano di disciplinare le proprie
telecomunicazioni".
Essa quindi lascia impregiudicata la scelta da parte di ogni Stato
contraente del regime al quale sottoporre il proprio sistema di
telecomunicazioni, comprese le trasmissioni trasnazionali, nel
conseguimento comunque del fine comune di facilitare le relazioni tra
i popoli mediante il buon funzionamento delle telecomunicazioni.
Dalla norma invocata dunque non sembra lecito ricavare né la
previsione di un vero e proprio obbligo dello Stato contraente di
riservare tali trasmissioni al monopolio pubblico, né all'opposto,
un favor per un regime di totale liberalizzazione.
7.2. - Passando ad esaminare la norma di cui all'art. 7 par. 423
del regolamento di Ginevra ratificato dall'Italia nel 1967 (poi
trasfusa nell'art. 30 par. 2666 del successivo regolamento di
Ginevra, ratificato nel 1981) la quale impone limiti di potenza alle
stazioni che trasmettono all'interno di ciascuno Stato, essa appare
posta, come ha anche chiarito la dottrina che se ne è occupata, non
in funzione delle trasmissioni verso l'estero, ma allo scopo di
impedire che sulle frequenze inferiori a 5.060 kHz o superiori a 41
MHz la potenza delle stazioni di radiodiffusione oltrepassi (tranne
nella banda 3.900-4.000 kHz) il valore strettamente necessario ad
assicurare economicamente un servizio nazionale di buona qualità
entro le frontiere del paese considerato.
La norma dunque ha il solo scopo di evitare che le trasmissioni
interne possano provocare interferenze o disturbi nocivi oltre i
confini (al di là di quelli indispensabili) e quindi non potrebbe
essere invocata per desumerne un vincolo di carattere internazionale
che imponga al nostro Stato il monopolio pubblico delle trasmissioni
verso l'estero.
In altri termini l'obbligo che da tale norma deriva per gli Stati
- e cioè quello di evitare che le emittenze in genere possano
produrre disturbi nocivi, quando ciò non sia indispensabile per
assicurare economicamente un servizio nazionale di buona qualità, -
riguarda ogni tipo di trasmissioni e non ha specifica attinenza con
il regime di quelle con l'estero.
7.3. - L'avvocatura, sia pur con un generico cenno, sostiene che
la possibilità per ciascuno Stato di sottoporre a regime
monopolistico le trasmissioni verso l'estero dovrebbe riconoscersi
"ove solo si correli" la norma del regolamento delle
radiocomunicazioni di Ginevra (art. 7 par. 423, regolamento
ratificato nel 1967 e art. 30 par. 2666 regolamento ratificato nel
1981) con il preambolo del trattato di Malaga-Torre Molinos -
ratificato in Italia nel 1977 con la legge n. 790 - e con l'art. 10
della convenzione dei diritti dell'uomo.
In proposito va rilevato però che, da una parte, l'art. 1
(rectius: preambolo) del predetto trattato, non contiene, come si è
già detto, principi di per sé limitativi nei confronti dei soggetti
diversi dagli Stati e, dall'altra, l'art. 10 della convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo (firmata a Roma nel 1950 e resa
esecutiva in Italia nel 1955 con la legge n. 848), addirittura si
pone come espressione di un tendenziale principio di pluralismo
quando riconosce il diritto di ogni persona alla libertà di
espressione inclusa quella "di ricevere o di comunicare informazioni
o idee senza ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche e
senza considerazioni di frontiera", al riguardo precisando che tale
diritto "non impedisce che gli Stati sottopongano ad un regime di
autorizzazione le imprese di radiodiffusione, di cinema o di
televisione".
Le considerazioni delle norme internazionali contenenti gli
specifici divieti in precedenza illustrati e di quelle più generali
testé enunziate permette di concludere che, nel quadro
internazionale, da un lato non emerge un obbligo di monopolio
pubblico per le trasmissioni trasnazionali e dall'altro che un regime
che prevedesse la gestione delle trasmissioni da parte di soggetti
diversi da quello pubblico, potrebbe sottoporre queste ad un sistema
di autorizzazione e controlli.
7.4. - Appare poi utile l'esame della norma richiamata
nell'ordinanza di rimessione e contenuta nell'art.7,
par. 428 A e 30, par. 2674, rispettivamente del vecchio e del nuovo
regolamento delle radiocomunicazioni adottati a Ginevra e resi
esecutivi in Italia, il primo, con d.P.R. del 1967, n. 1525 (vigente
all'epoca del provvedimento impugnato) ed il secondo con d.P.R. del
1981 n. 740, attualmente in vigore.
In base a tale norma, quando si definiscono le caratteristiche di
una stazione spaziale di radiodiffusione via satellite, tutti i mezzi
tecnici disponibili devono essere utilizzati per ridurre al minimo
l'irradiamento sui territori di altri paesi, salvo accordi fra
questi.
Orbene, a parte che la norma predetta è esclusivamente riferita
alle trasmissioni via satellite, laddove la norma oggetto
dell'incidente di costituzionalità riguarda le trasmissioni dalla
terraferma, tuttavia la sua portata è tale da non poterla certo far
apparire come espressiva di un divieto generalizzato per i privati di
trasmettere verso l'estero, così da giustificare il monopolio
statale.
Né, altresì, una portata del genere potrebbe attribuirsi, come
rettamente ritenuto nell'ordinanza di rimessione,
all'accordo di Strasburgo del 1965, ratificato in Italia con legge n.
375 del 1982, diretto alla repressione delle emissioni di
radiodiffusioni effettuate da stazioni poste sulla terraferma e fuori
dai territori nazionali. Trattasi di un obbligo avente un contenuto
specifico - in attuazione dei divieti contenuti negli artt. 7 par.
422 e 30 par. 2665, rispettivamente del vecchio e del nuovo
regolamento di Ginevra già citati - con lo scopo di vincolare gli
Stati contraenti a reprimere penalmente le trasmissioni effettuate
dalle stazioni c.d. "pirata".
Tale obbligo è anch'esso chiaramente dettato dalla considerazione
che le trasmissioni irradiate dal di fuori dei territori nazionali e
da piattaforme mobili non potrebbero efficacemente essere sottoposte
ad un regime di autorizzazione e di controlli da parte di ciascuno
Stato, in modo da garantire il rispetto delle limitazioni e dei
divieti contenuti in accordi sottoscritti dagli Stati per evitare
reciprocamente disturbi nocivi.
Nessun riflesso, sul terreno delle limitazioni soggettive, può
perciò inferirsi dalle norme richiamate apparendo esse chiaramente
ispirate a finalità differenti da quella di escludere i soggetti
diversi dagli Stati dalle trasmissioni verso l'estero. Anzi è
proprio il contenuto dell'obbligo testé enunciato che suppone
l'accesso di soggetti diversi dagli organismi pubblici a questo tipo
di trasmissioni, perché impone agli Stati di impedire che esse
possano essere irradiate da stazioni che non consentano un adeguato
controllo.
7.5. - Alle stesse conclusioni conduce il contenuto dell'accordo
di Atlantic City del 2 ottobre 1947 (reso esecutivo in Italia con
d.P.R. 27 dicembre 1948 n. 1694) il cui art. 44, nello stabilire che
le stazioni devono essere impiantate ed esercitate in modo da non
arrecare disturbi nocivi, impegna gli Stati a vigilare affinché le
imprese private da essi riconosciute o debitamente autorizzate
osservino quelle prescrizioni. Tale disposizione, volta com'è ad
assicurare che le trasmissioni nazionali non provochino interferenze
nocive su quelle diffuse all'interno di Stati esteri, non può essere
intesa come preclusiva nei confronti dei privati della possibilità
di effettuare, in regime di autorizzazione, trasmissioni
transnazionali.
8. - Il descritto panorama delle norme contenute in accordi
internazionali non si presenta dunque né come espressione di un
generale divieto di emittenza verso l'estero né come espressione di
un principio volto ad escludere i privati da tale tipo di emittenza.
Le norme in parola, invece, in quanto riconoscono "il diritto
sovrano" degli Stati per quel che riguarda la rispettiva disciplina
interna implicano che, dal punto di vista internazionale, debbano
essere rispettati solo gli obblighi specificamente previsti dagli
accordi esistenti (che, come si è rilevato, non riguardano le
trasmissioni da e verso l'estero), rimanendo per il resto il nostro
Stato libero di atteggiare la propria disciplina interna osservando
soltanto i propri principi costituzionali.
9. - Nell'illustrare per sommi capi le linee tracciate a
quest'ultimo riguardo dalla giurisprudenza di questa Corte, si è
rilevato come in essa si sia sempre manifestata con forme e contenuti
diversi, la primaria esigenza di garantire in materia di radio e
telediffusione il principio del pluralismo.
Relativamente alle trasmissioni oltre confine non può
disconoscersi però come si manifestino taluni aspetti peculiari che
attengono all'esigenza della migliore collocazione possibile del
nostro paese nel quadro della comunità internazionale. Trattasi
dell'esigenza del mantenimento dei rapporti con gli altri Stati che
potrebbero essere turbati sia dal contenuto di certi tipi di
trasmissione, ritenute dal nostro Stato compromettenti per la
politica estera o tali da poter suscitare la protesta dei paesi
destinatari, sia dalla mancata osservanza dei sopraindicati divieti
specifici, diretti ad evitare disturbi ed interferenze nocive.
Queste, nel settore delle trasmissioni oltre confine, potrebbero
manifestarsi nei confronti degli altri paesi con una intensità
maggiore che non relativamente alle trasmissioni dirette all'ambito
interno, in misura cioè da richiedere una più attenta sorveglianza,
proprio per garantire il mantenimento di buoni rapporti
internazionali.
Orbene, se tali aspetti non possono indurre a considerare il
monopolio pubblico come l'unica forma in grado di preservare i
fondamentali interessi generali che vi sono connessi, d'altra parte,
un indiscriminato principio di libertà o comunque di attenuata
ingerenza degli organi pubblici (sufficiente per l'emittenza locale,
in relazione alla quale va soltanto accertata la sussistenza di certi
requisiti previsti da norme di carattere tecnico), potrebbero
risultare inidonei ad ovviare a possibili lesioni degli interessi
pubblici anzidetti eventualmente causati dalle trasmissioni dirette
oltre confine.
D'altronde l'alternativa non sembra porsi necessariamente ed
esclusivamente tra il monopolio pubblico e conseguente regime di
concessione da un lato e dall'altro il riconoscimento di un diritto
soggettivo a tale tipo di trasmissioni, esercitabile cioè a seguito
di autorizzazione subordinata al solo accertamento dei requisiti di
carattere tecnico.
Quando difatti si parla di autorizzazioni non ci si riferisce,
alla sola ipotesi tradizionale relativa alla rimozione di ostacoli ai
fini dell'esercizio di un preesistente diritto soggettivo, ma si fa
riferimento a quei tipi di provvedimenti - definiti talvolta anche
licenze - che consentono l'esplicazione di certe attività sulla base
di una valutazione discrezionale circa la rispondenza della predetta
attività a determinati interessi pubblici. Si tratta cioè di un
provvedimento che, non presupponendo un preesistente diritto
soggettivo, comporta non solo la valutazione di determinati requisiti
tecnici ma anche dell'opportunità dell'esercizio dell'attività in
questione e la conseguente possibilità di revoca.
10. - Applicando queste considerazioni al settore delle diffusioni
con l'estero, è evidente che anche un regime di autorizzazioni può
apparire pienamente satisfattivo delle esigenze di pubblico interesse
in precedenza poste in rilievo e connesse alle nostre relazioni
internazionali.
Nello stesso sistema della l. 14 aprile 1975 n. 103, a fianco del
monopolio pubblico, sono previste ipotesi di trasmissioni
radiotelevisive in regime di autorizzazione, quali quelle contemplate
nell'art. 1 secondo comma del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 come
novellato dall'art. 45 della suddetta legge n. 103 del 1975. Con gli
opportuni adattamenti dettati dall'esigenza di armonizzare, anche nel
campo delle diffusioni con l'estero, il principio pluralistico - che
questa Corte ha sempre considerato come il valore costituzionale più
importante in materia di emittenti radiotelevisive - con gli aspetti
attinenti ai rapporti con gli altri Stati, anche l'enunciato regime
di autorizzazione può apparire pienamente idoneo, ove sia assistito
dalle opportune garanzie, a sopperire alle anzidette esigenze.
Il cennato regime consente difatti di impedire quelle
trasmissioni, in via preventiva, mediante il diniego
dell'autorizzazione, e in via successiva, mediante la revoca di
quelle già assentite e la disattivazione degli impianti oggetto
della revoca, quando ne ricorrano i presupposti.
Trattandosi però di poteri autoritativi che incidono su libertà
costituzionalmente protette (art. 21 Cost.), tanto da essere
assistite da speciali garanzie, il diniego o la revoca devono essere
congruamente motivati con specifico riferimento alle esigenze
d'ordine internazionale che li rendessero necessari e ciò anche per
consentire su tali atti il relativo sindacato giurisdizionale.
11. - Le conclusioni cui si è pervenuti conducono pertanto alla
dichiarazione di fondatezza, con riferimento agli artt. 21, 41 e 43
Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2,
primo comma, della legge 14 aprile 1975 n. 103, nella parte in cui
non prevede che la diffusione di programmi verso l'estero possa
essere effettuata anche in regime di autorizzazione come quello
previsto dal secondo comma dell'art. 1 del d.P.R. 29 marzo 1973 n.
156 come novellato dall'art. 45 della legge 14 aprile 1975 n. 103.
12. - Resta così assorbita la questione di legittimità
costituzionale delle norme denunciate sollevata con riferimento
all'art. 3 Cost. perché, una volta chiarito che le diffusioni verso
l'estero presentano caratteri particolari che le diversificano da
quelle circolari su scala nazionale, viene meno lo stesso presupposto
che aveva fatto ritenere al giudice a quo l'irrazionalità di una
assimilazione del genere.
13. - La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art.
2 della legge 103/75 nei termini sopra enunciati, cioè nella parte
in cui la predetta norma esclude le trasmissioni verso l'estero anche
in regime di autorizzazione, conduce alla dichiarazione di
infondatezza della sollevata questione di legittimità costituzionale
dell'art. 45 della stessa legge per la parte concernente il sistema
sanzionatorio e di autotutela ivi previsto.
Difatti, una volta affermato che le trasmissioni verso l'estero
possono essere compiute sia in regime di concessione sia in regime di
autorizzazione, ben si giustifica, anche per le trasgressioni
riguardanti le autorizzazioni, l'esercizio del potere sanzionatorio e
di autotutela previsto dalla norma per ultimo indicata.
14. - Tenendo presenti le conclusioni cui si era pervenuti
nell'esporre il quadro delle norme di diritto
internazionale vigenti nella materia, appare infine infondata la
questione di costituzionalità degli artt. 1 e 2 della
l. n. 103 del 1975 nella parte in cui riservano allo Stato le
trasmissioni via etere verso l'estero, sollevata con riferimento
all'art. 10, primo comma della Costituzione e 10 n. 1 della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali.
Al riguardo va infatti rilevato che questa Corte ha costantemente
affermato (sent. nn. 32 del 1960, 135 del 1963, 48 del 1967, 104 del
1969, 69 del 1976, 48 del 1979, 188 del 1980, 96 del 1982) il
principio secondo cui l'adeguamento automatico alle norme di diritto
internazionale generalmente riconosciute può avere ad oggetto
soltanto norme di carattere consuetudinario, mentre l'ordinanza di
rimessione fa riferimento all'art. 10 della predetta convenzione che
è norma di carattere pattizio.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma
della legge 14 aprile 1975 n. 103, nella parte in cui non prevede che
le trasmissioni di programmi destinati alla diffusione circolare
verso l'estero possano essere effettuate anche in regime di
autorizzazione quale previsto dal secondo comma dell'art. 1 del
d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, come novellato dall'art. 45 della legge
14 aprile 1975 n. 103;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2, primo comma della legge 14 aprile 1975 n. 103, sollevata
con riferimento all'art. 10, comma primo, della Costituzione;
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale con riferimento agli artt. 3, 21, 41 e
10, comma primo, della Costituzione, dell'art. 195 del d.P.R. 29
marzo 1973 n. 156 come modificato dall'art. 45 del d.P.R. 29 marzo
1973 n. 156.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 maggio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: CAIANIELLO
Depositata in cancelleria il 13 maggio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:153 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte