Art. 13

[1]Contravvenzioni in materia postale ((...))

[2]Per le contravvenzioni punibili con la sola pena dell'ammenda e' ammessa l'oblazione in sede amministrativa prima che sia iniziato il dibattimento, per somme non inferiori al minimo dell'ammenda. La competenza a decidere sulla domanda di oblazione spetta, rispettivamente, ai direttori provinciali delle poste e delle telecomunicazioni per le contravvenzioni in materia di servizi postali, di bancoposta, ((...)).

Testo vigente dal 16 settembre 2003, tuttora in vigore · versione 36 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art13 · fonte su Normattiva