Art. 150

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[1]Rilascio di una ricevuta per ciascun deposito

[2]Per ogni deposito eseguito nelle casse di risparmio postali, l'ufficio deve rilasciare al depositante una ricevuta, la cui efficacia e' stabilita dall'art. 166.

Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 1 settembre 1999 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art150 · fonte su Normattiva