Art. 150
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[1]Rilascio di una ricevuta per ciascun deposito
[2]Per ogni deposito eseguito nelle casse di risparmio postali, l'ufficio deve rilasciare al depositante una ricevuta, la cui efficacia e' stabilita dall'art. 166.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 1 settembre 1999 · versione 0 su Normattiva