Art. 151
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 maggio 1973 al 1 settembre 1999. Leggi il testo vigente →
[1]Acquisto di titoli del debito pubblico Depositi volontari
[2]A richiesta dei titolari dei libretti, gli uffici postali, con il solo rimborso delle spese, provvedono, mediante prelievo delle somme iscritte sul libretto, all'acquisto di titoli del debito pubblico o al deposito volontario presso la Cassa depositi e prestiti.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 1 settembre 1999 · versione 0 su Normattiva