Art. 152
Riscossioni di interessi di titoli nominativi del debito pubblico I titolari dei libretti possono valersi degli uffici postali per la riscossione degli interessi di titoli nominativi del debito pubblico, purche' al netto di ritenuta. 29a
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284
29aIl D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284 ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che "Sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e relative norme di esecuzione. I rapporti gia' in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori".
Testo vigente dal 1 settembre 1999, tuttora in vigore · versione 30 su Normattiva