Art. 152
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Riscossioni di interessi di titoli nominativi del debito pubblico I titolari dei libretti possono valersi degli uffici postali per la riscossione degli interessi di titoli nominativi del debito pubblico, purche' al netto di ritenuta.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 1 settembre 1999 · versione 0 su Normattiva