Art. 158

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Cessione e pegno di libretti postali nominativi e relativo credito Il credito dei libretti nominativi puo' essere ceduto in tutto o in parte con atto pubblico o con scrittura privata autenticata da notaio. I libretti possono essere dati anche in pegno. La cessione ed il pegno debbono essere legalmente notificati all'ufficio di emissione.

Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 1 settembre 1999 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art158 · fonte su Normattiva