Art. 161
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[1]Rimborsi su libretti nominativi
[2]I rimborsi non possono essere eseguiti senza l'esibizione dei libretti. Possono tuttavia ottenersi rimborsi provvisori con le modalita' stabilite dal regolamento su libretti nominativi che si trovino in possesso dell'Amministrazione.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 1 settembre 1999 · versione 0 su Normattiva