Art. 162
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[1]Rimborsi su libretti di risparmio al portatore
[2]I rimborsi su libretti al portatore sono eseguiti a vista per qualunque somma mediante la semplice esibizione del libretto. Per i rimborsi su libretti nominativi, l'Amministrazione puo' valersi dei termini stabiliti dal regolamento.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 1 settembre 1999 · versione 0 su Normattiva