Art. 168
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[1]Prescrizione del credito dei libretti
[2]Sono prescritti a favore dell'Amministrazione delle poste i crediti dei libretti con il decorso:
- a)di un anno, quando non siano superiori a lire cento fra capitale e interessi;
- b)di cinque anni, quando non siano superiori a lire mille tra capitale e interessi;
- c)di trenta anni, quando si tratti di credito superiore a lire mille tra capitale e interessi. I detti termini di prescrizione si computano per interi anni solari a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo all'ultima operazione o richiesta o diffida da parte dell'interessato. Per i libretti lasciati in custodia al Ministero, la sola iscrizione degli interessi maturati non e' valida ad interrompere il corso della prescrizione. Per i libretti appartenenti a minori, i detti termini di prescrizione decorrono dal raggiungimento della maggiore eta'.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 1 settembre 1999 · versione 0 su Normattiva