Art. 177
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[1]Buoni versati per cauzione
[2]I buoni postali fruttiferi sono ammessi per il loro valore integrale in tutte le cauzioni definitive da prestarsi nell'interesse dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e di ogni altra pubblica amministrazione. Per tali effetti i buoni saranno depositati presso la direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, e saranno passibili soltanto di incameramento a favore dell'ente cauzionato, nei casi previsti dalle leggi o dal contratto. Il deposito dei buoni e' esente da tassa di custodia.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 1 settembre 1999 · versione 0 su Normattiva