Art. 190

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[1]Estinzione della concessione

[2]La durata della concessione e' stabilita nel provvedimento che l'accorda. La concessione si estingue, oltre che per scadenza del termine:

  • 1)per decadenza, per revoca o per riscatto;
  • 2)per morte o per sopravvenuta incapacita' legale del concessionario, o, nei casi di persona giuridica, quando essa perda la personalita' giuridica;
  • 3)per perdita della cittadinanza italiana o, nei casi di persona giuridica, per perdita della nazionalita' italiana, nei casi in cui sono richiesti tali requisiti;
  • 4)per fallimento.

Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art190 · fonte su Normattiva