Art. 196
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[1]Organo competente al rilascio delle concessioni ad uso pubblico
[2]Si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri, alle concessioni di servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico, salvo quanto diversamente stabilito dal successivo art. 197 del presente decreto.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva