Art. 197

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003. Leggi il testo vigente →

[1]Concessioni rilasciate da altri organi

[2]Si provvede, con determinazione del direttore compartimentale competente per territorio, o dell'organo designato con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione:

  • a)alle concessioni aventi per oggetto l'accettazione ed il recapito di telegrammi, salvo che il servizio stesso non sia svolto da titolari di concessioni rilasciate nella forma di cui al precedente art. 196;
  • b)alle concessioni aventi per oggetto l'impianto e l'esercizio di posti pubblici per trasmissioni telegrafiche. In entrambi i casi e' necessario il parere del Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, competente per territorio.

Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art197 · fonte su Normattiva