Art. 198

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[1]Scelta del concessionario

[2]L'Amministrazione, qualora intenda dare in concessione servizi di telecomunicazioni, invita enti, societa' e ditte specializzate, che abbiano i requisiti per poter ottenere la concessione, ad indicare le condizioni alle quali sarebbero disposti ad assumere il servizio, tenendo presente il capitolato predisposto dall'Amministrazione stessa. L'Amministrazione procedera' all'esame delle domande pervenute, facendo al Ministro per le poste e le telecomunicazioni le relative proposte. Il Ministro stesso, sulla base di tali proposte, e sentito il consiglio di amministrazione, giudica definitivamente. Le concessioni di servizi di telecomunicazioni possono essere accordate a societa' per azioni, il cui capitale sia direttamente o indirettamente posseduto in maggioranza dallo Stato, senza l'osservanza del procedimento di cui ai precedenti commi. Analogamente si puo' prescindere dal predetto procedimento per le concessioni di cui al precedente art. 197.

Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art198 · fonte su Normattiva