Art. 200
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[1]Collaudo degli impianti di telecomunicazioni
[2]E' in facolta' dell'Amministrazione di procedere, a spese del concessionario, al collaudo degli impianti inerenti i servizi di telecomunicazioni. Il collaudo non esonera il concessionario da eventuali responsabilita'.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva