Art. 200

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[1]Collaudo degli impianti di telecomunicazioni

[2]E' in facolta' dell'Amministrazione di procedere, a spese del concessionario, al collaudo degli impianti inerenti i servizi di telecomunicazioni. Il collaudo non esonera il concessionario da eventuali responsabilita'.

Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art200 · fonte su Normattiva