Art. 201
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Cessioni di immobili e di impianti patrimoniali dell'Amministrazione Ai concessionari dei servizi di telecomunicazioni, l'Amministrazione puo' cedere in proprieta' o in locazione gli stabili e gli impianti necessari per l'espletamento dei servizi stessi, alle condizioni e con le modalita' stabilite dal regolamento.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva