Art. 206
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[1]Diminuzione del prezzo di riscatto
[2]Nel caso di impianti eseguiti col concorso dello Stato, delle regioni, delle province o dei comuni, si tiene conto, al momento del riscatto, dei concorsi stessi, diminuendo la somma da pagare. La diminuzione del valore di riscatto, per effetto dei contributi di cui al comma precedente, viene effettuata d'intesa fra le parti, ed in caso di disaccordo, dal collegio di cui al precedente art. 205.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva