Art. 208

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[1]Obblighi del concessionario subentrante

[2]Il nuovo concessionario ha l'obbligo di subentrare nei rapporti di lavoro esistenti alla data del riscatto, purche' trattasi di personale in servizio alla data del preavviso, alle condizioni in atto alla data stessa e risultanti da atto scritto. Ai fini dell'applicazione del precedente comma, il concessionario uscente deve tempestivamente inviare all'Amministrazione l'ultimo inventario di cui alle norme del codice civile, relative alle scritture contabili delle imprese commerciali ed all'art. 7 della legge 5 gennaio 1956, n. 1. Il concessionario uscente e' altresi' obbligato a trasferire al concessionario subentrante, nell'importo corrispondente a quello effettivamente dovuto al personale dipendente, i fondi relativi alle indennita' di anzianita', secondo le norme vigenti, ai fini delle liquidazioni spettanti al personale stesso all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.

Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art208 · fonte su Normattiva