Art. 214
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[1]Limiti al rilascio di concessioni ad uso privato
[2]Le concessioni ad uso privato non possono essere accordate se fra i punti estremi da collegare esiste servizio ad uso pubblico. Fanno eccezione alla norma del precedente comma i collegamenti a sussidio di servizi pubblici, elettrodotti, oleodotti, gasdotti e acquedotti, sempreche' sia stato accertato che i collegamenti diretti della rete pubblica non sono in grado di soddisfare adeguatamente le esigenze relative. Le concessioni ad uso privato su mezzo radioelettrico possono essere accordate solo quando il collegamento non puo' essere realizzato con altro mezzo trasmissivo messo a disposizione dall'Amministrazione o dai concessionari di servizi di telecomunicazioni, fatta eccezione per eventuali obblighi di legge ovvero per i casi in cui l'Amministrazione riconosca l'opportunita' della coesistenza dei due mezzi per ragioni di sicurezza delle persone o dei beni. Le norme di cui al presente articolo non si applicano alle concessioni di cui agli articoli 326, 330, 334 del presente decreto.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva