Art. 215
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[1]Esonero dalla cauzione
[2]Le regioni, le province, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e gli enti ospedalieri autonomi, di cui alla legge 12 febbraio 1968, n. 132, sono esonerati dall'obbligo della costituzione del deposito cauzionale di cui all'art. 189 del presente decreto. Si puo' prescindere dal predetto obbligo per le concessioni di cui agli articoli 326, 330, 334, nonche' per le concessioni, a chiunque rilasciate, di durata inferiore a 90 giorni.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 1 gennaio 2002 · versione 0 su Normattiva