Art. 217

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[1]Traffico ammesso - Trasgressioni - Sanzioni

[2]Il titolare di concessione ad uso privato puo' utilizzare i mezzi di telecomunicazioni cui si riferisce la concessione stessa, soltanto per trasmissioni riguardanti attivita' di pertinenza propria, con divieto di effettuare traffico per conto terzi. Nei casi di calamita' naturali od in analoghe situazioni di pubblica emergenza, a seguito delle quali risultino interrotte le normali comunicazioni telegrafiche o telefoniche, l'Amministrazione puo' affidare, per la durata dell'emergenza, ai concessionari di telecomunicazioni ad uso privato, lo svolgimento di traffico di servizio dell'Amministrazione stessa, o comunque inerente alle operazioni di soccorso ed alle comunicazioni sullo stato e sulla ricerca di persone e di cose. Le norme particolari per lo svolgimento dei servizi, di cui al comma precedente, saranno emanate con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione.

Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art217 · fonte su Normattiva