Art. 219
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[1]Danneggiamenti ai cavi telegrafici e telefonici sottomarini Sanzioni
[2]Chiunque rompe o guasta entro o fuori delle acque territoriali un cavo od altro ordigno di un impianto sottomarino di telecomunicazioni, legalmente posto e che tocca il territorio, una colonia o un possedimento di uno o piu' degli Stati contraenti della convenzione del 14 marzo 1884 o aderenti alla medesima, ed in tal modo interrompe od impedisce, in tutto o in parte, le comunicazioni telegrafiche o telefoniche, e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da L. 40.000 a L. 400.000. La disposizione del precedente comma si applica anche nel caso di danneggiamento di cavo telegrafico o telefonico sottomarino legalmente posto e temporaneamente non utilizzato.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva