Art. 223

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[1]Rottura o danneggiamento di cavi sottomarini Casi particolari

[2]Le disposizioni degli articoli 219 e 222 non si applicano a coloro che, dopo aver usato le necessarie precauzioni, sono stati costretti ad interrompere un impianto sottomarino di telecomunicazioni od a causare ad esso guasti per proteggere la propria vita o per la sicurezza della propria nave. Le persone indicate nel comma precedente sono punite con l'ammenda da L. 40.000 a L. 400.000 se non danno notizia della rottura o del danneggiamento all'autorita' del primo porto, ove approda la nave sulla quale sono imbarcate, entro le ventiquattro ore dal loro arrivo.

Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art223 · fonte su Normattiva