Art. 229
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[1]Pubblico ufficiale
[2]Gli ufficiali che, ai sensi dell'art. 227, hanno facolta' di chiedere l'esibizione dei documenti ivi indicati, e di compilare processi verbali per l'accertamento dei reati previsti dal presente Capo, sono considerati, nell'esercizio di tale facolta', pubblici ufficiali, anche se non siano ufficiali comandanti navi italiane.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva