Art. 231

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[1]Pubblica utilita' - Espropriazione

[2]Gli impianti di telecomunicazioni e le opere accessorie occorrenti per la funzionalita' di detti impianti, sempreche' siano esercitati dallo Stato o dai concessionari, per i servizi concessi ad uso pubblico, hanno carattere di pubblica utilita'. Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni puo' essere dichiarata, ove occorra, l'urgenza e l'indifferibilita' delle opere. Gli impianti di telecomunicazioni e le opere accessorie di uso esclusivamente privato possono essere dichiarati di pubblica utilita' con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, ove concorrano motivi di pubblico interesse. Per l'acquisizione patrimoniale dei beni immobili necessari alla realizzazione degli impianti e delle opere, di cui al primo comma, puo' esperirsi la procedura di esproprio prevista dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni ed aggiunte. Tale procedura puo' essere esperita dopo che siano andati falliti, o non sia stato possibile effettuare, i tentativi di bonario componimento con i proprietari dei fondi sul prezzo di vendita offerto, da valutarsi da parte degli uffici tecnici erariali competenti. Per le aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e per i concessionari di servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico, l'indennita' di esproprio e' determinata ai sensi dell'art. 33 della legge 12 marzo 1968, n. 325.

Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art231 · fonte su Normattiva