Art. 233
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[1]Servitu'
[2]Fuori dei casi previsti dall'articolo precedente, le servitu' occorrenti al passaggio con appoggio dei fili, cavi ed impianti connessi alle opere considerate dal precedente art. 231, sul suolo, nel sottosuolo o sull'area soprastante, sono imposte, in mancanza del consenso del proprietario ed anche se costituite su beni demaniali, con decreto del prefetto, ai sensi dell'art. 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359. Se trattasi di demanio statale, il passaggio deve essere consentito dall'autorita' competente ed e' subordinato all'osservanza delle norme e delle condizioni da stabilirsi in apposita convenzione.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva