Art. 46

[1]Indebita inclusione di comunicazioni epistolari in oggetti di corrispondenza non epistolare

[2]Salvo le eccezioni previste dall'art. 65 e dal regolamento e salvo quanto e' stabilito per le stampe e per i campioni, gli oggetti di corrispondenza non epistolari, compresi i manoscritti, che contengono comunicazioni epistolari, sono tassati come lettere. L'aggiunta nelle stampe e nei campioni di qualsiasi scritto non ammesso e' punita con l'ammenda da L. 800 a L. 8000.

Testo vigente dal 3 maggio 1973, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art46 · fonte su Normattiva