Art. 46
[1]Indebita inclusione di comunicazioni epistolari in oggetti di corrispondenza non epistolare
[2]Salvo le eccezioni previste dall'art. 65 e dal regolamento e salvo quanto e' stabilito per le stampe e per i campioni, gli oggetti di corrispondenza non epistolari, compresi i manoscritti, che contengono comunicazioni epistolari, sono tassati come lettere. L'aggiunta nelle stampe e nei campioni di qualsiasi scritto non ammesso e' punita con l'ammenda da L. 800 a L. 8000.
Testo vigente dal 3 maggio 1973, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva