Art. 236
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[1]Indennita' richiesta dopo la costituzione della servitu'
[2]Qualora l'indennita' per servitu' sia richiesta dal proprietario successivamente alla costituzione della servitu' stessa, nulla e' dovuto a titolo di interessi per il tempo anteriore ala richiesta.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva