Art. 25
[1]Tutela degli ambienti di lavoro e di produzione del pubblico servizio
[2]Chiunque distrugga, disperda, deteriori o renda, in tutto o in parte, inservibili oggetti e congegni destinati al servizio postale ((...)) e' punito ai sensi dell'art. 635, n. 3 del codice penale. Chiunque, fuori del caso previsto dal comma precedente, deturpi o imbratti oggetti e congegni destinati al servizio postale ((...)), e' punito ai sensi dell'art. 639 del codice penale, ma si procede d'ufficio.
Testo vigente dal 16 settembre 2003, tuttora in vigore · versione 36 su Normattiva