Art. 25

[1]Tutela degli ambienti di lavoro e di produzione del pubblico servizio

[2]Chiunque distrugga, disperda, deteriori o renda, in tutto o in parte, inservibili oggetti e congegni destinati al servizio postale ((...)) e' punito ai sensi dell'art. 635, n. 3 del codice penale. Chiunque, fuori del caso previsto dal comma precedente, deturpi o imbratti oggetti e congegni destinati al servizio postale ((...)), e' punito ai sensi dell'art. 639 del codice penale, ma si procede d'ufficio.

Testo vigente dal 16 settembre 2003, tuttora in vigore · versione 36 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art25 · fonte su Normattiva