Art. 252
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[1]Organi competenti
[2]Gli allacciamenti alla rete telex sono disposti, sulla base di direttive generali impartite dall'organo centrale competente, dal direttore del circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche competente per territorio. E' in facolta' dell'organo medesimo di disporre allacciamenti telex per periodi inferiori ad un anno.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva