Art. 255
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[1]Tasse terminali e di transito italiane per le comunicazioni internazionali
[2]Le tasse generali italiane terminali e di transito per le comunicazioni internazionali sono stabilite, a norma del precedente art. 8, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello del tesoro, in base alle convenzioni internazionali o ad accordi con le amministrazioni interessate.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva