Art. 8
[1]Tariffe per i servizi postali, di bancoposta ((...)) internazionali
[2]Le tariffe per i servizi postali e di bancoposta internazionali sono stabilite dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro, in base alle convenzioni internazionali o agli accordi con le amministrazioni estere interessate. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259)).
Testo vigente dal 16 settembre 2003, tuttora in vigore · versione 36 su Normattiva