Art. 8

[1]Tariffe per i servizi postali, di bancoposta ((...)) internazionali

[2]Le tariffe per i servizi postali e di bancoposta internazionali sono stabilite dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro, in base alle convenzioni internazionali o agli accordi con le amministrazioni estere interessate. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259)).

Testo vigente dal 16 settembre 2003, tuttora in vigore · versione 36 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art8 · fonte su Normattiva