Art. 261
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[1]Concessione ad uso privato per ciascuna sede operativa Organo competente a rilasciarla
[2]Chiunque intende connettere apparecchiature in suo possesso a circuiti diretti della rete pubblica per trasmissioni di tipo telegrafico, deve essere munito, per ciascuna sede operativa cui sono attestati i collegamenti, di atto di concessione ad uso privato. Detta concessione e' rilasciata dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni o dagli organi designati con decreto del Ministro stesso, sentito il consiglio di amministrazione.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva