Art. 263

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[1]Canoni

[2]Gli utenti, di cui al precedente art. 261, debbono corrispondere un canone annuo di concessione per ogni collegamento attestato a ciascuna sede operativa cui si riferisce la concessione stessa, oltre ad un canone annuo per l'uso dei collegamenti messi a loro disposizione. Salvo quanto espressamente stabilito dal presente decreto, i criteri per la determinazione e l'applicazione di tali canoni e la loro misura sono determinati con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione. E' necessario il concerto con il Ministro per il tesoro per i canoni dovuti per l'uso di collegamenti. Nei confronti degli abbonati al servizio telefonico, che intendono effettuare trasmissioni di tipo telegrafico sulla rete telefonica a commutazione, puo' essere stabilito l'obbligo di corrispondere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni un canone annuo nella misura e con le modalita' previste al secondo comma.

Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art263 · fonte su Normattiva