Art. 264

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[1]Deposito cauzionale

[2]Gli utenti di cui al precedente art. 261 devono costituire, per ogni sede operativa cui si riferisce la concessione, un deposito cauzionale a garanzia degli obblighi assunti. Per utilizzazioni di durata inferiore a 90 giorni puo' essere accordato l'esonero dall'obbligo di costituire il deposito stesso. Sono in ogni caso esonerati dal predetto obbligo le regioni, le province, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e gli enti ospedalieri autonomi, di cui alla legge 12 febbraio 1968, n. 132.

Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art264 · fonte su Normattiva