Art. 265

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[1]Traffico consentito - Inosservanza degli obblighi Sanzioni

[2]Sui collegamenti diretti della rete pubblica messi a disposizione degli utenti per trasmissioni di tipo telegrafico, puo' essere scambiato soltanto traffico di pertinenza degli utenti stessi, con assoluto divieto di svolgere traffico per conto di terzi. In caso di inosservanza si applicano le sanzioni previste dal primo, secondo ed ultimo comma del precedente art. 218. Per ogni altra violazione degli obblighi, l'Amministrazione puo' imporre il pagamento di una penale nella misura prevista dal regolamento, salva in ogni caso la facolta' di disporre l'interruzione di tutti o parte dei collegamenti, senza essere tenuta a corrispondere risarcimenti o indennizzi di sorta.

Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art265 · fonte su Normattiva